Rimborso IRAP: col metodo storico il termine decorre dal saldo (Cass. civ. Sez. V n. 24175 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando gli acconti IRAP sono determinati secondo il metodo storico, il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per chiedere il rimborso dell’eccedenza decorre dal versamento del saldo. Se nessuna somma è dovuta a saldo perché gli acconti coprono integralmente l’imposta, il termine decorre dal giorno in cui il saldo avrebbe dovuto essere versato. In tale sistema, infatti, l’acconto è determinato ex lege in relazione all’imposta dell’anno precedente e diventa definitivamente eccedente soltanto al momento della determinazione dell’obbligazione tributaria finale.
Il Fatto
Una banca aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata in eccedenza per l’anno d’imposta 2013. La pretesa derivava dalla deducibilità delle quote di svalutazioni dei crediti operate negli esercizi anteriori al 2005, i cosiddetti noni pregressi, la cui deduzione fiscale era distribuita negli esercizi successivi.
L’Amministrazione aveva opposto il diniego ritenendo tardiva l’istanza. I giudici tributari avevano condiviso tale impostazione, facendo decorrere il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’acconto. La contribuente ricorreva per cassazione sostenendo che, avendo determinato l’acconto con il metodo storico, il diritto al rimborso fosse divenuto certo solo al momento del saldo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce anzitutto la distinzione tra metodo storico e metodo previsionale. Con il primo, il contribuente determina l’acconto sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, secondo una misura fissata dalla legge. Con il metodo previsionale, invece, il versamento viene commisurato all’imposta che si presume sarà effettivamente dovuta per l’esercizio in corso.
La Corte richiama quindi la propria giurisprudenza sulla decorrenza del termine di rimborso. In linea generale, quando già al momento dell’acconto è certo che la somma non sia dovuta, il termine decorre dal versamento stesso. Diversamente, quando l’eccedenza assume carattere definitivo soltanto con la successiva determinazione dell’obbligazione tributaria, il dies a quo coincide con il saldo.
Nel caso degli acconti calcolati con il metodo storico, la Corte ritiene decisiva proprio questa seconda situazione. Il contribuente versa infatti una somma determinata per relationem all’imposta dell’anno precedente. Nel calcolo dell’acconto non possono essere inseriti i noni pregressi senza alterare il meccanismo legale di determinazione. L’eccedenza rispetto all’imposta effettivamente dovuta si consolida quindi soltanto quando viene determinato il saldo.
La medesima regola opera quando nessun versamento a saldo venga materialmente effettuato. Se l’acconto già versato è sufficiente a coprire l’intera imposta, la sua eventuale eccedenza diventa definitiva nel momento in cui il saldo avrebbe dovuto essere corrisposto. È da quella data che comincia a decorrere il termine di 48 mesi per presentare l’istanza di rimborso.
La Cassazione formula quindi espressamente il principio di diritto secondo cui, per gli acconti IRAP determinati con il metodo storico e con riferimento alla deducibilità dei noni pregressi, il termine di decadenza decorre dal versamento del saldo o dalla relativa scadenza in caso di mancato versamento. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
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