Onere della prova della delega di firma sull’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 8009 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione specifica del contribuente circa i requisiti di legittimazione del sottoscrittore, incombe all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la sussistenza della delega, per il principio di vicinanza alla prova, potendo produrla anche in grado di appello, giacché la presenza o meno della sottoscrizione non attiene alla legittimazione processuale. La mancata indicazione del nominativo del delegato e del termine di validità non inficia la delega di firma, essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di rationes decidendi autonome e la censura contro una sola di esse risulti infondata, gli ulteriori motivi sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società, nella qualità di consolidata, e a una seconda società, nella qualità di consolidante, un avviso di accertamento per maggiore Irap relativa all’anno 2013. L’atto conseguiva a un processo verbale di constatazione con cui l’Ufficio aveva rilevato la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti da servizi resi in outsourcing a una società collegata: a fronte di un corrispettivo pattuito di euro 250.000 erano stati dichiarati ricavi per euro 64.651,60, senza prova della risoluzione anticipata del contratto, essendo la lettera esibita priva di data certa.
La società impugnava l’atto. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale riformava la decisione. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione; la società intimata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sulla sottoscrizione dell’avviso. La Commissione regionale aveva ritenuto necessario, per provare il corretto esercizio del potere di firma, che l’Ufficio producesse in giudizio la delega, non essendo stata esibita nonostante la richiesta della controparte già in primo grado. La ricorrente non ha mosso alcuna censura specifica su questo snodo essenziale.
La decisione impugnata è, del resto, conforme alla giurisprudenza consolidata: in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega, trattandosi di documento già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, e la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni (Cass. n. 19190 del 2019).
La Corte richiama il mutamento di orientamento in tema di delega di firma, non di funzioni: è irrilevante la mancata indicazione del nominativo del delegato e del termine di validità, essendo sufficiente l’indicazione della qualifica (Cass. n. 8814 del 2019; Cass. n. 11013 del 2019). Resta però fermo che, in caso di contestazione specifica del contribuente, l’Amministrazione deve provare la sussistenza dei requisiti di legittimazione, potendo produrre la delega anche in secondo grado.
Gli ulteriori motivi — sul contraddittorio endo-procedimentale e sul merito della ripresa — sono dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. La sentenza impugnata si regge su tre autonome rationes decidendi: la mancata prova della delega di firma, la violazione del contraddittorio e il merito. Esclusa la fondatezza delle censure sulla prima, le doglianze sulle altre non potrebbero comunque condurre alla cassazione (Cass. n. 17182 del 2020). Il ricorso è quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva dell’intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.