Accertamento basato su presunzioni e inesistenza oggettiva di prestazioni: inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione del materiale istruttorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 13191 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti circa l’inesistenza oggettiva di prestazioni di servizi, il giudice di merito non è tenuto a dare conto analiticamente di tutte le risultanze probatorie, ben potendo escludere, anche implicitamente, l’idoneità inferenziale delle prove contrarie prodotte dal contribuente. La valutazione degli elementi indiziari e delle prove è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., sempre che la censura non si traduca in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio. È, quindi, inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. o dei criteri legali della prova presuntiva, solleciti in realtà un nuovo giudizio di fatto sul merito della controversia.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di una società esercente l’attività cinematografica, di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava la deduzione di costi e la detrazione dell’IVA relativi a prestazioni di servizi rese da due fornitori, ritenute oggettivamente inesistenti. Sulla base di una serie di elementi indiziari, l’Ufficio aveva presunto la natura fittizia delle operazioni, recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. Nel corso del giudizio di merito, la società aveva prodotto copiosa documentazione volta a dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni e l’inconsistenza degli indizi posti a fondamento della pretesa. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; l’appello proposto dalla contribuente era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva ritenuto gli elementi addotti dall’Ufficio idonei a sostenere la presunzione di inesistenza delle operazioni e non sufficientemente smentiti dalle allegazioni della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi formulati dalla società contribuente. Con il primo, rubricato come nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la società deduceva l’omessa considerazione, da parte del giudice di appello, della copiosa documentazione probatoria depositata per dimostrare l’effettività delle prestazioni. Con il secondo motivo, deduceva la violazione degli artt. 40 e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., lamentando una valutazione parcellizzata degli elementi indiziari.
La Corte ha rilevato come entrambe le censure, sebbene formalmente ancorate a vizi di violazione di legge, fossero in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito. La sentenza impugnata risultava, infatti, congruamente motivata, avendo la Commissione regionale indicato con precisione gli elementi probatori posti a base della decisione: i bonifici disposti dai fornitori a favore dell’amministratore della società contribuente, interpretati come retrocessione degli esborsi; le dichiarazioni rese dalle socie di minoranza, convergenti nel senso dell’inesistenza delle prestazioni; le stesse dichiarazioni di uno dei fornitori circa l’inidoneità dei locali a svolgere i servizi fatturati.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ha precisato che il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è riconducibile all’omessa valutazione di singoli elementi istruttori, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie, né al cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale.
In relazione al dedotto vizio di motivazione circa i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, la Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui il controllo di legittimità può concernere solo la corretta applicazione dei criteri legali di formazione della prova critica e non già la valutazione nel merito degli elementi indiziari, quando il giudice di merito ne abbia fatto un esame complessivo e non parcellizzato. Nel caso di specie, la Commissione regionale aveva escluso, sia pure implicitamente, l’idoneità inferenziale delle prove contrarie prodotte dalla società, con un apparato argomentativo completo che non poteva essere sovvertito in sede di legittimità. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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