Fideiussione del confidi minore valida anche verso l’amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. I n. 8058 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fideiussione prestata da un c.d. confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.U.B. ratione temporis applicabile, nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità non è prevista in modo testuale, né è ricavabile indirettamente dalla previsione secondo cui tali soggetti svolgono “esclusivamente” l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. Il rilascio di fideiussioni non costituisce attività riservata ai soggetti autorizzati, come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. Le previsioni limitative dell’attività dei confidi non fanno perdere alla cooperativa la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento bancario. Dalla validità della fideiussione discende la fondatezza della domanda di ammissione al passivo del fallimento del fideiussore.

Il Fatto

L’agente della riscossione, subentrato al concessionario, ha proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società cooperativa di garanzia collettiva fidi, per un credito di imposte e accessori dovuti in via principale da altra contribuente. La cooperativa aveva prestato fideiussione in favore dell’erario nell’interesse di un’impresa socia.

Il giudice delegato ha respinto la domanda, ritenendo nulla la garanzia perché, all’epoca, la fallita rientrava tra i c.d. “confidi minori”, ai quali la legge consentiva garanzie per le imprese associate solo in favore delle banche finanziatrici, non anche delle agenzie di riscossione. Il Tribunale ha respinto l’opposizione, condividendo la tesi della nullità. Le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la nullità della fideiussione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi volti a censurare la nullità posta a fondamento del rigetto dell’opposizione, e li ritiene fondati, pur seguendo un percorso motivazionale parzialmente diverso. I presupposti di fatto e cronologici non sono in discussione: al momento del rilascio della garanzia, la cooperativa era iscritta nell’elenco generale dell’art. 106 T.U.B. e nella apposita sezione riservata ai confidi ai sensi dell’art. 155, comma 4, T.U.B.

Secondo le norme allora vigenti, la società rientrava nella categoria dei confidi minori, detti anche a vigilanza attenuata, distinti da quelli iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B. (confidi maggiori). Solo a questi ultimi l’art. 155, comma 4-quater, T.U.B. consentiva di prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato per l’esecuzione dei rimborsi di imposte. Ai confidi minori doveva invece riferirsi l’art. 13 del d.l. n. 269 del 2003, che riserva loro l’attività esclusiva di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Non rileva, ratione temporis, la riscrittura del T.U.B. introdotta dal d.lgs. n. 141 del 2010, entrato in vigore il 19.9.2010, in epoca successiva al rilascio della fideiussione.

La Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni unite n. 8472/2022, che il Collegio fa proprio: la fideiussione del confidi minore, prestata nell’interesse di un associato a garanzia di un credito da contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale né ricavabile indirettamente dal limite di attività esclusiva. Il rilascio di fideiussioni non è attività riservata a soggetti autorizzati, e la fideiussione non è un contratto indefettibilmente bancario.

Le previsioni limitative non fanno perdere al consorzio la capacità di agire propria della società cooperativa e, quindi, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento bancario. Diversamente, si dovrebbe postulare che chiunque possa rilasciare fideiussioni, ad eccezione delle cooperative. Una volta esclusa la nullità, non occorre interrogarsi sui rimedi: dalla validità della garanzia discende il diritto del creditore verso il fideiussore e la fondatezza della domanda di ammissione al passivo. Il ricorso è accolto, il decreto cassato con rinvio al Tribunale perché decida in diversa composizione anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *