Giurisdizione tributaria, prescrizione decennale e obbligo di esame delle cartelle (Cass. civ. Sez. V n. 8126 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante intimazione di pagamento, il giudice tributario deve declinare la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario per le cartelle che rechino sanzioni per violazioni al codice della strada e contributi previdenziali. La prescrizione dei tributi erariali è decennale, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., e il giudice di merito deve considerare l’incidenza delle pregresse intimazioni di pagamento ritualmente notificate, quali atti interruttivi. La sentenza che annulli integralmente le intimazioni impugnate, senza distinguere fra crediti prescritti e crediti non prescritti, è viziata per difetto di motivazione solo apparente e per omesso esame delle questioni devolute con l’appello.

Il Fatto

L’agente della riscossione ha notificato alla contribuente due intimazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, per il mancato pagamento di numerose cartelle e di due avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate.

La contribuente ha impugnato gli atti davanti alla CTP, deducendo carenza di motivazione, omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dei tributi. La CTP ha accolto integralmente il ricorso. In appello, la CGT di secondo grado del Piemonte, con la sentenza impugnata, ha parzialmente riformato la decisione, confermando la prescrizione per alcune cartelle e respingendo il resto. Le agenzie fiscali hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, con cui si deduceva motivazione omessa o apparente. La sentenza impugnata espone una motivazione effettiva, che condivide il prospetto del primo giudice ma ne rileva l’errore consistente nell’aver annullato integralmente le intimazioni anziché limitatamente alle cartelle prescritte. Richiamato il principio di Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, la censura è infondata.

È infondato anche il secondo motivo, che lamentava l’omessa pronuncia su un motivo d’appello dell’agente della riscossione. La Commissione regionale non ha omesso di esaminarlo, ma non lo ha condiviso: non ricorre pertanto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Il terzo motivo è fondato. La Commissione ha omesso di verificare se le cartelle indicate afferissero a sanzioni per violazioni al codice della strada e a contributi previdenziali, casi nei quali va declinata la giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. La sentenza viene sul punto cassata.

È fondato altresì il quarto motivo. La Commissione ha omesso di considerare, da un lato, l’incidenza sui termini di prescrizione e decadenza delle pregresse intimazioni di pagamento che l’agente assume di aver notificato alla contribuente; dall’altro, la natura decennale della prescrizione dei tributi erariali, come affermato da Cass. n. 33213 del 2023. Quanto alla cartella per cui la Commissione ha ritenuto la decadenza, la Corte rileva che essa non figura nel dispositivo tra quelle accolte.

In accoglimento del terzo e del quarto motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Piemonte per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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