Preavviso di ipoteca e riparto di giurisdizione secondo la natura dei crediti (Cass. civ. Sez. 5 n. 12593 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (c.d. preavviso), la giurisdizione va ripartita in ragione della natura dei crediti posti a fondamento dell’atto: spetta al giudice tributario per i crediti di natura tributaria e al giudice ordinario per quelli di natura non tributaria, potendo la competenza essere anche frazionata tra i due plessi giurisdizionali quando il provvedimento si riferisca in parte all’una e in parte all’altra categoria di crediti.
Qualora la sentenza d’appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, il ricorrente per cassazione deve indicare sia il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa, sia le critiche ad essa rivolte con l’atto di gravame, a pena di inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
È altresì inammissibile il motivo che deduca cumulativamente e in via alternativa il vizio di omessa pronuncia e quello di motivazione apparente, trattandosi di vizi eterogenei e incompatibili, salvo che ciascuna censura sia autonomamente sviluppata.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui le era stato richiesto il pagamento di una somma, portata da una pluralità di atti prodromici. Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti di natura non tributaria e rigettava nel resto il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia respingeva l’appello, condividendo la decisione di prime cure sia sul riparto di giurisdizione sia sulle doglianze relative ai dedotti difetti di notifica degli atti presupposti. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria; resistevano entrambe le agenzie fiscali con distinti controricorsi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deducevano congiuntamente il vizio di motivazione apparente e quello di omessa pronuncia, è stato dichiarato inammissibile per l’eterogeneità e incompatibilità delle due censure: la motivazione apparente presuppone che il giudice abbia comunque pronunciato, sia pure in modo solo apparente, mentre l’omessa pronuncia postula l’assenza di statuizione su una domanda o eccezione di merito. Nel merito, la Corte ha comunque escluso la fondatezza del motivo, rilevando che la sentenza impugnata non si era limitata a un rinvio acritico, ma aveva aggiunto autonome argomentazioni in ordine all’efficacia probatoria dei documenti prodotti in copia e alla prova dell’avvenuta conoscenza degli atti notificati via pec. Quanto alle questioni processuali non esaminate, l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo per domande o eccezioni di merito.
Il secondo motivo, concernente la giurisdizione sui crediti non tributari, è stato dichiarato infondato. La Corte ha ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 17111 del 2017, richiamando i successivi arresti conformi, secondo cui rileva la natura dei crediti posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria: al giudice tributario spettano le controversie sui crediti tributari, al giudice ordinario quelle sui crediti non tributari, con possibilità di riparto interno in caso di atti riferiti a crediti di natura mista.
Il terzo e il quarto motivo, relativi alla validità delle notificazioni delle cartelle prodromiche, sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Richiamando le Sezioni Unite n. 7074 del 2017, la Corte ha evidenziato che, in presenza di una motivazione per relationem, il ricorrente ha l’onere di indicare sia il tenore della motivazione del primo giudice condivisa in appello, sia le critiche a essa mosse con il gravame. Nel caso di specie la ricorrente aveva puntualmente trascritto le proprie censure d’appello, ma non aveva riprodotto né sintetizzato i passaggi decisori della sentenza di primo grado, che restavano quindi oscuri.
Unica eccezione era rappresentata dalla contestazione della notifica via pec di una cartella, per la quale la ricorrente aveva indicato la statuizione di prime cure e le relative critiche: anche tale censura è stata però ritenuta inammissibile, per non essersi confrontata con la ratio decidendi aggiuntiva della sentenza d’appello, che aveva valorizzato la prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte della destinataria.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle controricorrenti e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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