Annullamento di diritto delle cartelle escluso per credito sub iudice (Cass. civ. Sez. 5 n. 12585 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la presentazione della dichiarazione di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, legge n. 228/2012 non determina l’annullamento di diritto del ruolo per il solo decorso del termine di 220 giorni di cui al comma 540, nel testo modificato dall’art. 1, d.lgs. n. 159/2015, quando il credito sia oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa ovvero sia sub iudice, né quando i motivi posti a fondamento dell’istanza non integrino le cause potenzialmente estintive della pretesa riconducibili alle lettere da a) ad f) del medesimo comma 538. Detto effetto eliminatorio resta ancorato ai presupposti tassativi della procedura e non può sostituirsi al giudizio pendente.
Il Fatto
L’Agente della riscossione notificava al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 77, d.P.R. n. 602/1973, per somme dovute in forza di ventitré cartelle di pagamento. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo vizi formali e di notifica e contestando nel merito le pretese creditorie. Nel corso del giudizio di prime cure, egli depositava motivi aggiunti, rappresentando di aver presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 537, legge n. 228/2012, rimasta senza riscontro, con conseguente annullamento di diritto delle partite per decorso del termine di 220 giorni.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando alcune partite per difetto di prova della notifica o per prescrizione, e rigettando il resto. In appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva invece il gravame del contribuente, ritenendo che il silenzio-assenso si fosse perfezionato e che l’annullamento ex lege fosse sopravvenuto e quindi svincolato dalle preclusioni del rito. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1, commi 537-542, legge n. 228/2012, come modificato dal d.lgs. n. 159/2015, sostenendo che la Commissione tributaria regionale abbia attribuito portata automaticamente estintiva al mero decorso del termine di 220 giorni, senza verificare la riconducibilità dell’istanza alle ipotesi tassative e senza considerare l’inoperatività dell’annullamento per i crediti ancora sub iudice.
La Corte osserva che la disciplina attribuisce al debitore la facoltà di presentare una dichiarazione per ottenere la sospensione immediata delle iniziative cautelari o esecutive e l’eventuale annullamento del carico. Tale dichiarazione, da rendersi a pena di decadenza, deve documentare che la pretesa è colpita da una delle cause tipizzate dal comma 538, ovvero prescrizione o decadenza già maturate, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza di annullamento cui il concessionario non abbia partecipato, pagamento anteriore alla formazione del ruolo o altra causa di inesigibilità prevista dalla norma.
La Corte chiarisce che il rimedio ha carattere tipizzato e che l’effetto annullatorio previsto dal comma 540 non può intendersi come automatismo generalizzato. Esso rimane ancorato ai presupposti del comma 538 ed è escluso quando la pretesa sia ancora oggetto di contestazione giudiziale, poiché la procedura amministrativa non può sostituirsi al giudizio pendente. A sostegno, vengono richiamate Cass. n. 30841 del 2024 e Cass. n. 28354 del 2019.
La sentenza impugnata viene pertanto cassata, poiché la Commissione regionale ha ritenuto decisivo il solo decorso del termine, omettendo di verificare i presupposti dell’annullamento. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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