Sanzioni Banca d’Italia agli amministratori non esecutivi e dovere di agire informati (Cass. civ. Sez. II n. 8228 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia ai componenti non esecutivi del consiglio di amministrazione di una banca, il termine di decadenza previsto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione della contestazione decorre dall’apposizione del visto del capo del dipartimento di vigilanza, che suggella l’accertamento dell’illecito. Il procedimento sanzionatorio davanti alla Banca d’Italia non viola gli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo davanti al giudice, né il diritto di difesa dell’incolpato, e la motivazione per relationem del provvedimento è legittima. In applicazione del principio di personalità della sanzione, la Banca d’Italia ha l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre i consiglieri non esecutivi, rimasti inerti, a esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo; spetta invece a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva doverosa o la causa esterna che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta attiva. Il consigliere sanzionato è legittimato a contestare la sanzione inflitta, ma non a fare valere, neppure sotto il profilo della disparità di trattamento, l’illegittimità dell’omessa irrogazione della sanzione ad altri soggetti.

Il Fatto

In esito a indagini condotte dalla Banca Centrale Europea nei confronti di un istituto di credito significativo, con delibera del 25 maggio 2017 il Direttorio della Banca d’Italia applicò a un ex componente del consiglio di amministrazione due sanzioni amministrative, per complessivi 20.000 euro, per carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni e per carenze di governo societario. L’opponente propose opposizione davanti alla Corte d’appello di Roma, chiedendo l’annullamento del provvedimento.

La Corte d’appello respinse la domanda, disattendendo i motivi relativi alla decadenza dalla potestà sanzionatoria, alla violazione del diritto di accesso agli atti, al difetto di istruttoria, alla violazione delle garanzie convenzionali, alla genericità delle contestazioni, al principio di personalità della sanzione e ai singoli addebiti. Avverso la sentenza fu proposto ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte conferma che il termine di novanta giorni dell’art. 14 legge n. 689 del 1981 decorre dall’apposizione del visto del capo del dipartimento di vigilanza, che segna la conclusione della fase di accertamento dell’illecito. La distinzione, già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, oppone la mera constatazione del fatto all’accertamento, che presuppone la ponderazione dei dati acquisiti; spetta all’autorità amministrativa decidere se avviare l’indagine e al giudice controllare solo la ragionevolezza del tempo.

Quanto alle garanzie procedimentali, la Corte rileva che la distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie non implica la diretta applicabilità dei precetti degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo davanti al giudice, innanzi al quale l’incolpato può impugnare il provvedimento con piena garanzia del contraddittorio. È inoltre legittima la motivazione per relationem del provvedimento sanzionatorio, mediante rinvio alla proposta di irrogazione notificata all’interessato unitamente al provvedimento.

Sulla doglianza di genericità delle contestazioni, la Corte osserva che gli addebiti sono descritti nella lettera di contestazione, con indicazione dei fatti e delle norme violate, e che l’incolpato ha potuto svolgere una difesa articolata in entrambi i gradi. La questione di tipicità è manifestamente infondata: l’art. 1 della legge n. 689 del 1981 non contiene una riserva di legge tale da escludere l’integrazione del precetto mediante norme regolamentari delegate, e le disposizioni richiamate non sono norme punitive in bianco.

Il nucleo della decisione riguarda il principio di personalità della sanzione e la responsabilità dei consiglieri non esecutivi. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui i doveri di particolare pregnanza sanciti dall’art. 53 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dalle istruzioni di vigilanza riguardano l’intero organo collegiale, compresi i consiglieri non delegati, tenuti ad agire in modo informato anche indipendentemente dalle segnalazioni degli amministratori esecutivi. La Banca d’Italia ha l’onere di provare i segnali di allarme; assolto tale onere, spetta all’amministratore provare la condotta attiva doverosa o la causa esterna. Il giudice di merito ha accertato che la Banca aveva indicato i segnali di pericolo, come il fenomeno massivo dei finanziamenti baciati.

Sui motivi dal settimo al tredicesimo, la Corte li dichiara in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati: le censure di motivazione e di omesso esame non individuano fatti storici decisivi e si sostanziano in una critica alla ricostruzione fattuale, estranea al sindacato di legittimità. Il quattordicesimo motivo, sulla disparità di trattamento rispetto ad altri amministratori, è inammissibile e infondato: la violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso, salvo che si tratti di norme di immediata applicazione, e il sanzionato non può far valere l’omessa irrogazione della sanzione ad altri. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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