Con l’ordinanza n. 9558 del 14 aprile 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato le sanzioni Consob applicate ad amministratori e a un sindaco di Banca Intermobiliare per gravi carenze nella prestazione del servizio di consulenza, nella valutazione di adeguatezza, nell’esecuzione degli ordini di vendita delle azioni Veneto Banca e nei rapporti con la clientela.
Questione esaminata
La delibera Consob contestava tre gruppi di violazioni. Il primo riguardava il modello di consulenza, le raccomandazioni, la tracciatura dell’attività dei relationship manager, la profilatura dei clienti, la mappatura dei prodotti e le verifiche di adeguatezza o appropriatezza. Il secondo concerneva la gestione degli ordini di vendita delle azioni della capogruppo Veneto Banca, affidata alla stessa capogruppo senza presidi sufficienti sulla qualità dell’esecuzione e con ritardi nella trasmissione.
Il terzo gruppo comprendeva i finanziamenti concessi per acquistare azioni Veneto Banca, la sostituzione delle precedenti garanzie con il pegno sugli stessi titoli senza scarto prudenziale e la gestione ad alto rischio del rapporto con l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, caratterizzata da derivati non previsti dallo statuto e da ampia discrezionalità del gestore.
I ricorrenti contestavano l’inapplicabilità retroattiva del regime più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 72/2015, la tempestività della contestazione, la corrispondenza tra fatti contestati e sanzionati e, per una delle amministratrici, la riferibilità temporale delle condotte.
Principio affermato
Le sanzioni Consob relative agli obblighi degli intermediari e diverse da quelle per manipolazione del mercato non hanno natura sostanzialmente penale. Non trova quindi applicazione la lex mitior alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della disciplina attuativa del d.lgs. n. 72/2015.
Ai fini del termine di 180 giorni dell’art. 195 TUF, la constatazione materiale dei fatti non coincide con il loro accertamento. Il termine decorre quando l’Autorità abbia completato l’istruttoria necessaria per verificare l’infrazione. Se intervengono più Autorità di vigilanza, occorre valutare quando quella competente abbia ricevuto elementi effettivamente idonei a conoscere le specifiche irregolarità.
In presenza di carenze organizzative e di segnali di allarme, la Consob deve provare gli elementi oggettivi della violazione. Spetta poi agli amministratori e ai sindaci dimostrare di essersi diligentemente attivati o di avere agito senza colpa.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha escluso la retroattività del nuovo art. 190-bis TUF. Le sanzioni oggetto del giudizio avevano natura amministrativa e l’art. 6 del d.lgs. n. 72/2015 stabiliva espressamente l’applicazione delle modifiche soltanto alle violazioni successive. Non erano necessari né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia né una questione di legittimità costituzionale.
Quanto alla tempestività, la Cassazione ha distinto l’ispezione della Banca d’Italia, relativa al processo del credito e ai rischi aziendali, da quella successiva della Consob, dedicata alle politiche commerciali, ai sistemi di incentivazione, alla consulenza, al conflitto di interessi, all’adeguatezza e alla trasparenza dei prodotti. La precedente attività ispettiva non consentiva di ritenere già accertate le diverse violazioni poi contestate dalla Consob.
La censura sulla divergenza tra la relazione ispettiva e quella dell’ufficio sanzioni era generica. I ricorrenti non avevano indicato concretamente quale fatto contestato fosse stato sostituito da un fatto diverso nel provvedimento finale. Non basta richiamare in astratto il principio di corrispondenza: occorre confrontare con precisione l’addebito iniziale e quello sanzionato.
La responsabilità dell’amministratrice entrata in carica nel 2013 è stata confermata perché la contestazione riguardava anche il periodo successivo alla sua nomina. La Corte d’appello aveva accertato la facile percepibilità documentale delle anomalie e la totale assenza di verifiche e approfondimenti. La doglianza chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non l’interpretazione di una norma.
La Cassazione ha ribadito che i doveri di organizzazione e controllo riguardano l’intero consiglio, compresi i non esecutivi, e il collegio sindacale. Provati i segnali di allarme e l’inerzia, spetta agli esponenti dimostrare richieste di informazione, dissensi o altre iniziative concretamente dirette a prevenire le violazioni.
Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Rilevanza pratica
La pronuncia mette in evidenza che la conformità dei servizi di investimento dipende dall’intera catena organizzativa: profilatura del cliente, mappatura del prodotto, tracciatura della consulenza, verifica di adeguatezza, trasmissione degli ordini ed esame della qualità dell’esecuzione. Una procedura formalmente esistente non è sufficiente se non produce controlli effettivi e verificabili.
Quando la banca distribuisce o gestisce ordini sulle azioni della propria capogruppo, il conflitto di interessi richiede presidi particolarmente rigorosi. Ritardi, prezzo determinato dalla capogruppo, finanziamenti destinati all’acquisto e garanzie costituite con gli stessi titoli sono elementi che devono essere valutati nel loro insieme.
Per amministratori e sindaci è indispensabile conservare prova dell’attività di vigilanza: richieste di chiarimento, verbali, segnalazioni, dissensi e verifiche sui sistemi interni. Per la difesa nel procedimento sanzionatorio, le eccezioni sul termine o sulla modifica dell’addebito devono essere formulate confrontando puntualmente date, atti e contenuti, senza affidarsi a contestazioni generiche.
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