Estratto di ruolo non impugnabile se manca l’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 8232 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. L’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. è condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione per ius superveniens fino al momento della decisione. Ne consegue che il contribuente opponente deve dedurre e dimostrare il proprio attuale interesse, e la sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, non potendo su di esso formarsi giudicato implicito.

Il Fatto

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con cui la commissione tributaria regionale aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado. Il giudice d’appello aveva accolto solo in parte l’opposizione relativa agli estratti di ruolo, respingendo l’impugnazione quanto alle restanti cartelle.

Il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla notifica della cartella e dell’art. 2719 cod. civ., per avere il giudice di merito ritenuto valida la notifica sulla base di documentazione prodotta in copia. La questione centrale, tuttavia, riguarda l’ammissibilità stessa dell’opposizione avverso gli estratti di ruolo, alla luce della disciplina sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che l’opposizione trae origine dalla conoscenza delle cartelle asseritamente acquisita tramite estratti di ruolo richiesti dal contribuente. Su tale vicenda incide la novella dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, rubricato non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui la disposizione si applica ai processi pendenti, perché specifica l’interesse alla tutela immediata. L’interesse ad agire è condizione dinamica dell’azione, suscettibile di diversa configurazione per effetto dello ius superveniens fino alla decisione. Nei processi pendenti l’opponente ha quindi l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse.

Le Sezioni Unite hanno precisato che l’interesse può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, mediante deposito ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale, con eventuali accertamenti di fatto rimessi al giudice del rinvio. Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato alcun interesse di tal fatta.

Quanto al giudicato implicito interno sull’ammissibilità dell’opposizione, la Corte esclude che esso si sia formato, richiamando Cass. n. 4448 del 2023, Cass. n. 29729 del 2023 e Cass. n. 25906 del 2017: il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio solo se espresso, non quando implicito, cioè formatosi sul rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali o preliminari non decise esplicitamente.

Il principio vale anche per l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., la cui carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in mancanza di contrasto tra le parti. Da ciò deriva che la sentenza impugnata va cassata in parte qua senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente. La Corte compensa integralmente le spese e non applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la natura sopravvenuta della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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