Punti di intercettazione del metanodotto in categoria E/9 (Cass. civ. Sez. 5 n. 8115 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, i punti di intercettazione della linea di un metanodotto, alla luce della definizione e descrizione di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008, non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, in quanto privi di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all’attività di sfruttamento del gas trasportato dall’impianto a cui accedono. Ne consegue che essi devono essere inclusi nella categoria catastale E/9, ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, e del combinato disposto degli artt. 5 r.d.l. n. 652/1939 e 40 d.P.R. n. 1142/1949. La categoria E/9 comprende gli edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E, ove privi di autonomia funzionale e reddituale e strumentali al servizio pubblico.
Il Fatto
La società, gestore di una rete di metanodotti, aveva presentato una dichiarazione di aggiornamento catastale per l’unità immobiliare sita nel Comune di Marmirolo, costituita da punti di intercettazione di linea della rete, proponendo la classificazione nella categoria E/9 con una rendita di euro 108. L’Agenzia delle Entrate aveva invece attribuito la categoria D/1, con rendita di euro 115.
Sia la Commissione tributaria provinciale di Mantova sia la Commissione tributaria regionale della Lombardia avevano rigettato le doglianze della contribuente, reputando corretta la riconducibilità del cespite alla categoria D. Il giudice d’appello aveva escluso la riconducibilità alla categoria E/9 ritenendo la struttura riconducibile a un fabbricato costruito per speciali esigenze di attività industriale, non modificabile senza radicali trasformazioni, ed escludendo la rilevanza della finalità pubblica non espressamente richiesta per la categoria E/9.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo l’unico motivo di ricorso, ha preliminarmente chiarito che il sistema catastale non può essere sovrapposto a quello impositivo, essendo le categorie catastali individuate secondo logiche proprie. La distinzione tra categoria D e categoria E risulta però decisiva, considerato che l’art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504/1992 esenta dall’ICI i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estranei a ogni logica di commercio e produzione industriale. La legge instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, essendo dirimente accertare la sussistenza del cosiddetto lucro oggettivo, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi.Cass. n. 27544/2024, secondo cui l’inquadramento in categoria E/1 presuppone non solo la mancanza di autonomia funzionale e reddituale, ma anche la strumentalità al servizio pubblico, e ha richiamato il precedente di Cass. n. 23380/2022, che ha già riconosciuto i punti di intercettazione della linea di un metanodotto come privi di autonomia funzionale e reddituale e pertanto inclusi nella categoria E/9. In senso conforme si pone anche Cass. n. 6828/2020, in materia di stazione di esazione di pedaggio autostradale, classificata E/1 in quanto strumentale al servizio pubblico.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rilevando che il giudice d’appello non aveva considerato la carenza di autonomia funzionale e reddituale del cespite né ne aveva accertato la strumentalità al servizio pubblico, ponendosi in contrasto con il citato art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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