Ricorso in cassazione inammissibile se non aggredisce la declaratoria di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. V n. 8234 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi del ricorso per cassazione che non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata, omettendo di considerare il tessuto motivazionale che la sostiene, sono inidonei a sollecitare l’intervento del giudice di legittimità. Quando l’appello sia stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, le censure che non aggrediscano tale declaratoria in rito si concretano in non motivi, cioè in motivi affetti da nullità, da considerare come non enunciati. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi di gravame. Il giudizio di appello riguardava il rigetto del ricorso contro una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2008 e di TARSU/TIA 2011, in favore di un comune.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione regionale, in secondo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello. La società ricorrente censura la sentenza regionale deducendo l’omessa pronuncia sulla mancata notifica dell’atto prodromico alla cartella in materia di TIA e il difetto di motivazione della cartella impugnata. Il concessionario della riscossione e il comune resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che le doglianze sono inammissibili. Il giudice di appello, invero, ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, sicché le censure articolate in cassazione non si confrontano affatto con la sentenza impugnata.

Il percorso argomentativo della Corte muove da un principio consolidato: i motivi del ricorso per cassazione, per essere ammissibili, devono risolversi in una critica della sentenza impugnata, cioè nell’esposizione delle ragioni di dissenso dalla soluzione da essa prescelta, previa considerazione del tessuto motivazionale e delle ragioni che la sostengono.

Quando tale confronto manchi, i motivi sono inidonei al raggiungimento dello scopo di sollecitare l’intervento della Corte di legittimità. Essi, essendo affetti da nullità, si concretano in non motivi: devono essere considerati come non enunciati e, conseguentemente, dichiarati inammissibili alla stregua dell’art. 366 cod. proc. civ.

La Corte richiama sul punto un orientamento costante, evocando i precedenti Cass. n. 9450 del 2024, Cass. n. 15517 del 2020 e Cass. n. 17125 del 2007. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna difesa delle controricorrenti. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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