Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale e non consente critiche alla sufficienza del discorso argomentativo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3088 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, perplessa od obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata. È, pertanto, inammissibile il motivo che critichi il semplice difetto di sufficienza del discorso argomentativo o che sostenga una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, contrapponendone una difforme all’apprezzamento del giudice di merito. La violazione della regola di riparto dell’onere probatorio è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella che ne era onerata, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento in rettifica catastale, la società contribuente proponeva ricorso, accolto solo parzialmente dal giudice di appello, che dichiarava illegittimo l’avviso limitatamente al valore della torre, da escludersi dal calcolo della rendita.
La società, incorporante mediante fusione della società originaria contribuente, ricorre per cassazione deducendo due motivi: la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza impugnata, e la violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 per l’asserita inversione dell’onere della prova in ordine alla correttezza della stima. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara infondato il primo motivo. Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadisce che il sindacato sulla motivazione non può estendersi alla verifica della sufficienza del discorso argomentativo, ma solo al controllo del rispetto del “minimo costituzionale”. Il giudice di merito aveva, infatti, esposto le ragioni dell’accoglimento parziale, individuando nella mancata contestazione specifica degli elementi dell’accertamento la base della decisione, con la sola eccezione della torre.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità sotto diversi profili. In primo luogo, la norma richiamata dalla ricorrente (art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992) è inapplicabile ratione temporis al giudizio, introdotto prima della sua entrata in vigore. Ciò nonostante, la Corte procede comunque all’esame della censura, potendo individuare il principio di diritto violato dagli argomenti addotti.
Nel merito, la censura è infondata, poiché la ricorrente sovrappone il piano dell’onere di contestazione con quello dell’onere della prova. La C.G.T. aveva infatti ritenuto che i criteri di stima alla base dell’accertamento fossero documentati e non fossero stati oggetto di contestazione specifica e che, quindi, la contribuente non avesse fornito una valida prova contraria. La Corte precisa che la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio sussiste solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella che ne è onerata, non quando valuti le prove prodotte, come nel caso di specie.
Infine, la doglianza relativa alla mancata dimostrazione del valore fondiario dell’immobile è inammissibile, risolvendosi in una critica alla valutazione delle prove e al convincimento del giudice di merito, attività sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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