Motivazione apparente della CTR sull’effetto riflesso dell’annullamento societario (Cass. civ. Sez. V n. 8272 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e dunque nulla, la sentenza della Commissione tributaria regionale che annulla l’avviso di accertamento del socio di società a ristretta base facendo discendere l’esito del giudizio tout court dall’annullamento dell’avviso societario, senza esplicitare il percorso logico seguito. Quando la causa pregiudicante sia stata decisa con sentenza non ancora passata in giudicato, il giudice della causa pregiudicata può, ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sospendere il giudizio oppure proseguirlo sulla base di una valutazione prognostica sulla possibile riforma della decisione. L’omessa indicazione delle ragioni dell’adesione all’esito del giudizio societario integra il vizio denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il socio, titolare del 70% delle quote di una s.r.l. a ristretta base, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per il 2014, un reddito di capitale di Euro 42.065,00 ex art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917/1986. L’atto derivava dall’avviso emesso verso la società per maggiori ricavi non dichiarati di Euro 120.865,00, considerati utili extracontabili da distribuire ai soci.
La CTP di Napoli rigettava il ricorso. In appello il contribuente rappresentava l’avvenuto annullamento, da parte della CTR partenopea, dell’avviso societario. La CTR riformava la sentenza di primo grado richiamando l’inscindibilità delle posizioni di soci e società. L’Ufficio ricorre per cassazione con due motivi; il contribuente resta intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 46 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione meramente apparente: la CTR non avrebbe indicato le ragioni dell’adesione alla decisione di annullamento dell’avviso societario. Il motivo è fondato.
La Corte richiama la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé.
Secondo la giurisprudenza di legittimità — Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, più di recente, Sez. V n. 7090 del 2022 — la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, per argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture.
Nel caso concreto la CTR ha annullato l’avviso del socio sulla scorta dell’annullamento di quello societario, “visti gli elementi documentati e le prove esibite”. La Corte osserva che, secondo l’orientamento più recente (Cass. n. 7952 del 2024), se la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non ancora passata in giudicato, il giudice della causa pregiudicata può alternativamente sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. oppure proseguire con una valutazione prognostica sulla riformabilità della decisione.
La motivazione della CTR è invece affidata ad una affermazione generica ed apodittica sugli effetti tout court dell’annullamento societario, in difetto di qualsiasi valutazione prognostica; anche il riferimento alla documentazione e alle prove del socio è confinato in una asserzione aspecifica. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo alla falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 44 e 47 d.P.R. n. 917/1986.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.