Omesso esame non copre omessa sospensione ex art 360 n 5 (Cass. civ. Sez. V n. 10203 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di omesso esame di un fatto storico la censura con cui si lamenti la mancata valutazione degli effetti, sul processo, della pendenza di un giudizio ritenuto pregiudiziale: tale doglianza attiene piuttosto alla sospensione necessaria del giudizio e non è riconducibile all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. La censura è inoltre inammissibile quando la ricorrente non riporti né indichi i punti dell’atto di appello nei quali avrebbe svolto le allegazioni di cui lamenta l’omesso esame, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La sopravvenuta definizione del giudizio pregiudiziale, con rigetto del ricorso, fa venir meno ogni rilievo della questione.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava alla società due avvisi di accertamento, rettificando i redditi ai fini Irap e Ires per gli anni di imposta 2005 e 2006, oltre interessi e sanzioni. Il primo avviso contestava l’indebita detrazione della quota di ammortamento dell’avviamento di una società acquisita e poi incorporata, operazione ritenuta priva di finalità economica e diretta a generare componenti negative fittizie. Il secondo atto traeva origine dal disconoscimento della minusvalenza da partecipazione, con modalità tipiche del dividend washing.

La società impugnava gli avvisi davanti alla C.T.P. di Milano, che li riuniva e respingeva i ricorsi. L’appello veniva a sua volta respinto. La contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con un unico motivo, rubricato come difetto di motivazione su punti decisivi, deducendo l’omesso esame della richiesta di sospensione in attesa della definizione del giudizio sulla revoca del condono e dell’eccepita nullità di tale revoca.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo di qualificazione della censura. La ricorrente individua quale fatto storico non esaminato l’adesione della società incorporata al condono tombale di cui alla l. n. 289/2002, la successiva revoca e l’impugnazione di quest’ultima, con giudizio ancora pendente. Ma, osserva la Corte, la doglianza non riflette la pretermissione di fatti storici: investe piuttosto l’omessa valutazione degli effetti processuali della pendenza del giudizio ritenuto pregiudiziale, come conferma la stessa richiesta di sospensione avanzata dalla parte.

Il motivo esce così dal perimetro dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Il vizio di omesso esame, nella sua attuale configurazione, presuppone il mancato esame di un fatto storico decisivo, mentre qui si discute di un profilo di dinamica processuale, estraneo alla fattispecie.

La Corte aggiunge un rilievo assorbente sul piano del merito sopravvenuto. Il ricorso avverso il diniego di condono — e non già, come impropriamente riferito dalla contribuente, avverso la revoca — risulta definitivamente rigettato con la sentenza n. 29375/2022. La cognizione di tale esito può legittimamente avvenire anche mediante consultazione del CED, quale corredo del collegio nell’esercizio della funzione nomofilattica, secondo Cass. n. 24740/2015. Il paventato rilievo della questione pregiudiziale è dunque definitivamente venuto meno.

Un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda il rispetto del principio di necessaria specificità del mezzo. La ricorrente non ha né riportato né indicato i punti del proprio atto di appello nei quali avrebbe svolto le allegazioni di cui lamenta l’omesso esame da parte dei giudici regionali, precludendo così alla Corte ogni verifica sulla effettività della deduzione.

Il ricorso è pertanto respinto. Da ciò consegue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo, e la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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