Delega di firma sull’avviso di accertamento e studi di settore (Cass. civ. Sez. V n. 8319 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, ha natura di delega di firma e non di funzioni: una volta acquisita agli atti del giudizio, essa fa presumere la sussistenza in capo al funzionario sottoscrittore dei requisiti soggettivi richiesti, quindi dell’appartenenza ai ruoli della carriera direttiva. L’accertamento fondato sugli studi di settore è legittimo quando la motivazione dell’atto dia conto delle ragioni dell’applicabilità delle risultanze parametriche e confuti puntualmente le deduzioni difensive del contribuente. Il giudice di merito che valorizzi un obiettivo fattore di anormalità della gestione, aggiuntivo rispetto al mero scostamento statistico, non trasforma indebitamente i meri indizi in presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il Fatto
Una società di capitali operante nel settore ricettivo era attinta da un avviso di accertamento che determinava maggiori ricavi, per una annualità d’imposta, sulla base di uno studio di settore. Contemporaneamente erano notificati avvisi personali anche ai soci.
I contribuenti impugnavano separatamente gli atti, eccependo la mancata sottoscrizione degli stessi, il difetto dell’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria e l’inidoneità dello studio di settore a rappresentare la realtà aziendale. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti, rilevando la tardiva produzione dell’atto dispositivo di delega di firma. La CTR, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. I contribuenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla carenza del potere di sottoscrizione e sull’assunta omessa motivazione. Il secondo assume priorità logica: la CTR ha affermato espressamente che l’avviso è stato firmato legittimamente da soggetto munito di regolare titolo, con un accertamento in fatto non censurato.
Richiamando Sez. 5, n. 689 del 10/01/2025, il Collegio ribadisce che la delega di firma, una volta agli atti del giudizio, fa presumere la sussistenza in capo al funzionario sottoscrittore dei requisiti soggettivi. Entrambe le Commissioni avevano verificato che l’atto dispositivo conteneva l’indicazione delle ragioni della delega, la manifestazione della volontà di delegare, l’indicazione nominativa del delegato. Il motivo è quindi rigettato.
Quanto agli ultimi due motivi, la Corte esclude l’omessa motivazione della sentenza impugnata, che dà atto delle puntuali confutazioni dell’Ufficio alle ragioni dei contribuenti. Il motivo sul difetto probatorio è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritti né gli avvisi né le giustificazioni difensive, e perché volto a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
Nel merito, la CTR non ha attribuito esclusiva valenza allo studio di settore, ma ha valorizzato la mancata dimostrazione dell’obsolescenza dei beni strumentali e l’oggettiva irragionevolezza della perdita dichiarata rispetto alle ingenti spese per il personale. Tale dato costituisce un obiettivo fattore di anormalità, non confutato, che si aggiunge allo scostamento parametrico. Lo studio di settore evidenzia al più scostamenti statistici, ma non ingloba necessariamente un giudizio di antieconomicità. La CTR ha fatto corretta applicazione del principio, ribadito da Sez. 5, n. 9554 del 09/04/2024, secondo cui l’accertamento da studi di settore impone il contraddittorio preventivo e una motivazione che dia conto delle ragioni per cui i rilievi del contribuente sono stati disattesi. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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