Motivazione solo grafica non minima obbliga CTR a vagliare motivi d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 8317 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che si limiti a dichiarare la propria adesione al decisum di primo grado, senza sottoporlo a vaglio critico alla luce delle doglianze dell’appellante, è affetta da motivazione apparente e non raggiunge il minimo costituzionale. Il vizio ricorre quando le argomentazioni del giudice del gravame siano del tutto vacue e astratte, adatte a ogni giudizio ma non centrate sulle deduzioni dell’Ufficio. In tal caso la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, per un nuovo esame della questione realmente devoluta. Il motivo di ricorso per cassazione articolato in più censure sotto un’unica rubrica è ammissibile quando esse sono separatamente enunciate e separatamente trattate nello sviluppo argomentativo.

Il Fatto

Una ditta individuale esercente attività di vendita di monopoli e tabacchi era destinataria di un avviso di accertamento per ii.dd., emesso a seguito di controllo dal quale erano emersi ricavi non dichiarati e un costo del venduto superiore ai corrispettivi dichiarati, con determinazione di maggiori ricavi mediante applicazione del ricarico previsto dallo studio di settore applicabile.

La CTP di Messina accoglieva il ricorso della contribuente per omessa instaurazione del preventivo contraddittorio. L’Ufficio proponeva appello, sostenendo la legittimità dell’accertamento e l’insussistenza di tale obbligo. La CTR della Sicilia rigettava l’appello, dichiarando di condividere l’iter logico del primo giudice. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina preliminarmente l’ammissibilità dei motivi, enunciati sotto un’unica rubrica e parimenti illustrati in modo unitario. Il Collegio osserva che le censure, pur dedotte in un unico contesto, risultano separatamente enunciate in rubrica e separatamente trattate nello sviluppo argomentativo, senza implicare alcuna attività di enucleazione da parte della Corte.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato fondato con riguardo all’omessa motivazione della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento del secondo. La semplice lettura del provvedimento evidenzia strutture linguistiche contraddittorie, laddove la Commissione afferma di voler “riformare – confermare” la sentenza di primo grado che ha “accolto – rigettato” il ricorso.

La CTR si è limitata a una dichiarazione di adesione al decisum dei primi giudici, senza sottoporlo a vaglio critico e senza confrontarsi con le doglianze rassegnate dall’Agenzia in appello. Le formule impiegate — secondo cui il primo giudice avrebbe “valutato compiutamente e correttamente” la documentazione e le argomentazioni — si palesano vacue e astratte, adatte a ogni giudizio ma non centrate sulle devoluzioni agenziali.

Il punto decisivo è che, in rapporto alla motivazione di primo grado, davanti alla CTR non si discuteva della legittimità della pretesa tributaria al cospetto della documentazione prodotta, bensì, in via preliminarmente dirimente, della necessità o meno del contraddittorio preventivo per essere l’avviso fondato sugli studi di settore. La motivazione impugnata non affronta minimamente tale questione, non raggiungendo la soglia del minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).

Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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