Motivazione apparente sulla notifica delle cartelle e regole di difesa dell’Agente della riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8406 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, la sentenza che ritenga adeguatamente provata la notifica delle cartelle di pagamento senza rendere percepibile l’iter logico seguito è nulla per motivazione apparente, non raggiungendo il c.d. minimo costituzionale. La relativa censura è ammissibile anche se proposta con un unico motivo in cui si deduca promiscuamente la violazione di legge e la nullità della sentenza, purché le doglianze siano isolabili. L’omessa pronuncia su un motivo d’appello non impone la cassazione con rinvio quando la questione, essendo di mero diritto, possa essere decisa nel giudizio di legittimità. L’Agente della riscossione può costituirsi nei giudizi tributari di merito a mezzo di un avvocato del libero foro senza alcuna formalità, mentre la difesa erariale è in via generale prevista solo per il giudizio di cassazione. Le eccezioni relative a un atto divenuto definitivo, quale la decadenza dal potere di riscossione, sono precluse ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, essendo la preclusione rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano un’intimazione di pagamento relativa a crediti iscritti a ruolo in trentatré cartelle, deducendo l’inesistenza della notifica dell’intimazione e delle cartelle presupposte, nonché la decadenza e la prescrizione dei crediti. La CTP, dichiarata la carenza di giurisdizione per i crediti di natura previdenziale, accoglieva parzialmente il ricorso per i crediti anteriori al settembre 2011 e lo rigettava per i residui.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello della contribuente, ritenendo valida l’intimazione e adeguatamente provata la notifica delle cartelle attraverso la produzione in copia della relativa documentazione. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato con priorità logica il terzo motivo, relativo all’omessa o apparente motivazione sulla regolarità delle notifiche delle cartelle. Ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità per la proposizione di un motivo “misto”, richiamando il principio per cui la censura è ammissibile quando la formulazione consenta di isolare le doglianze. Nel merito, ha accolto il motivo: la CTR si era limitata ad affermare che la prova poteva essere fornita mediante deposito in copia degli atti, senza esplicitare le ragioni per cui le notifiche contestate fossero valide. Tale motivazione è stata qualificata come solo apparente, perché inidonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, con conseguente nullità della sentenza e cassazione con rinvio.
Sul primo motivo, concernente la nullità della costituzione dell’Agente della riscossione difeso da un avvocato del libero foro, la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019: la scelta tra Avvocatura erariale e libero foro discende dalla Convenzione e dalla disponibilità della prima, senza necessità di allegazione o prova, nemmeno nel giudizio di legittimità. Per le liti avanti alle commissioni tributarie la base convenzionale esclude la difesa erariale, sicché il motivo è infondato.
Il quinto motivo, relativo alla mancata pronuncia sulla tardiva costituzione dell’Agente e sulla conseguente eccezione di decadenza, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato: la CTR aveva implicitamente deciso la questione e, in ogni caso, la decadenza dal potere di riscossione per un atto non impugnato è preclusa dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, essendo la preclusione rilevabile d’ufficio.
Il settimo motivo, relativo alla mancata pronuncia sulla validità della notifica dell’intimazione a mezzo PEC priva di attestazione di conformità, è stato deciso nel merito, evitando la cassazione con rinvio. La Corte ha richiamato il principio per cui l’atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, avendo la copia informatica di un documento analogico la stessa efficacia probatoria dell’originale se la conformità non è disconosciuta; né è richiesta la sottoscrizione con firma digitale. Il motivo è stato quindi rigettato nel merito, risultando assorbiti il secondo, il quarto e il sesto.
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Nota della Redazione
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