Termine raddoppiato e clausola di specialità nell’accertamento tributario (Cass. civ. Sez. V n. 8455 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di evasione collegata alle attività finanziarie detenute in Stati a regime fiscale privilegiato, stabilita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, ha natura sostanziale e non retroagisce. Le previsioni dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo, che raddoppiano i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, hanno invece natura procedimentale e soggiacciono al principio tempus regit actum: si applicano perciò anche ai periodi d’imposta anteriori alla loro entrata in vigore. Il termine raddoppiato è fissato direttamente dalla legge e opera automaticamente al ricorrere della condizione obiettiva, senza margini di discrezionalità amministrativa, e non integra una proroga vietata. La clausola di specialità apposta dall’autorità estera sui documenti acquisiti per rogatoria inibisce l’uso in procedimenti penali diversi, non nell’accertamento tributario, che ha natura amministrativo-contenziosa e non è attratto alla tutela dell’art. 6 CEDU.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificò al contribuente un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione maggiori redditi a fini Irpef per l’anno 2004, irrogando sanzioni. La pretesa traeva origine dal mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale: il contribuente aveva omesso di indicare nel quadro RW del modello Unico 2005 le disponibilità derivanti da attività finanziarie detenute nella Repubblica di San Marino, con conseguente presunzione di maggiore reddito corrispondente.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e annullò l’atto. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’accertamento tempestivo per effetto del termine raddoppiato e utilizzabili in sede fiscale i documenti acquisiti all’estero con clausola di specialità. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il termine di accertamento. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce la distinzione tra la presunzione sostanziale del comma 2, non retroattiva, e le previsioni dei commi 2-bis e 2-ter, di natura procedimentale e applicabili anche ai periodi d’imposta precedenti. Il termine raddoppiato, osserva, non è una proroga rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, ma un termine legale che opera automaticamente al verificarsi di una condizione obiettiva.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, che, in tema di termine raddoppiato per l’accertamento Iva, ha chiarito come tali termini siano fissati direttamente dalla legge, senza spazi discrezionali. Ne consegue l’insussistenza del contrasto con il divieto di proroga e con il principio di ragionevole durata del processo, non incidendo il termine di azione sulla durata dell’eventuale giudizio.
Sul secondo motivo, relativo all’utilizzabilità dei documenti, la Corte richiama l’art. 32 della Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990: la clausola di specialità inibisce l’uso delle prove in procedimenti penali diversi da quello richiesto, non nei giudizi civili o negli accertamenti tributari. La finalità della Convenzione è la cooperazione repressiva dei reati economici, sicché la limitazione non si estende a finalità diverse.
Il Collegio consolida poi la netta differenziazione tra processo penale e accertamento tributario, di natura amministrativo-contenziosa, volto all’accertamento del debito d’imposta e non della responsabilità penale. Ne deriva che difetta nell’ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, salvo che venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile, poiché sollecita una nuova valutazione dei dati probatori già esaminati dai giudici di merito, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e al pagamento del doppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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