Presunzione di evasione non retroattiva ma utilizzabile come presunzione semplice (Cass. civ. Sez. V n. 8456 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati a fiscalità privilegiata, ha natura sostanziale e non procedimentale e, pertanto, non ha efficacia retroattiva. Essa non osta, tuttavia, a che gli stessi fatti che ne formano oggetto siano utilizzati dal giudice del merito quali presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Quando l’accertamento si fondi essenzialmente sulla norma presuntiva ritenuta inapplicabile e l’Ufficio denunci la violazione dell’art. 2729 cod. civ., la Corte di cassazione può riesaminare i medesimi fatti in forma di presunzione semplice. È erronea, perciò, la sentenza che annulla l’atto impositivo senza considerare le circostanze indiziarie acquisite.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente un avviso di accertamento per maggiori redditi ai fini Irpef relativi all’anno 2008 e un atto di contestazione per la sanzione prevista dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167/1990, conv. nella l. n. 220/1990. Le pretese si fondavano sul rilievo del mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale: il contribuente aveva omesso di indicare nel quadro RW del modello Unico 2009 le disponibilità derivanti da attività finanziarie detenute nella Repubblica di San Marino, rispetto alle quali operava la presunzione di evasione dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso sull’avviso di accertamento e respingeva quello sulle sanzioni. La C.T.R. dell’Emilia-Romagna, riuniti gli appelli, li respingeva ritenendo l’Ufficio decaduto dal potere accertativo, perché la presunzione invocata non era applicabile retroattivamente. L’Amministrazione ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che i giudici d’appello avevano annullato l’atto per una ragione formale, trascurando il merito della pretesa. Con il secondo motivo denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, osservando che l’irretroattività della presunzione non impediva di utilizzare le medesime circostanze come presunzioni semplici.
La Corte, riuniti i motivi perché connessi, li ha ritenuti fondati. Ha confermato l’orientamento secondo cui la presunzione di evasione stabilita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non retroattiva, richiamando Cass. n. 18061/2024, Cass. n. 38893/2019, Cass. n. 29632/2019 e Cass. n. 30742/2018. Ha poi precisato che l’Ufficio può comunque ricorrere ai medesimi fatti sub specie di presunzione semplice, come affermato da Cass. n. 2990/2024.
Su tale base, quando l’accertamento sia basato essenzialmente sulla norma presuntiva ritenuta inapplicabile e il fisco denunci la violazione dell’art. 2729 cod. civ., la Corte può rinviare al giudice del merito il riesame dei fatti in forma di presunzione semplice, secondo Cass. n. 18061/2024. Nel caso concreto, i ripetuti investimenti e le attività finanziarie detenute presso società e banche estere costituiscono un elemento indiziario sufficiente a fondare la presunzione della natura reddituale delle somme, tanto più in assenza di prove contrarie.
È quindi erronea la decisione impugnata che, dopo aver correttamente rilevato l’irretroattività della presunzione, ha annullato l’atto senza considerare le circostanze indiziarie. L’omissione viola le regole di riparto dell’onere della prova e contrasta con la regola di giudizio desumibile dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, cui la Corte ha ricondotto la natura di impugnazione-merito del processo tributario, richiamando Cass. n. 18777/2020 e Cass. n. 13294/2016.
Il ricorso è stato dunque accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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