Divieto di confluenza nel consolidato delle perdite maturate prima dell’opzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16868 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di consolidato fiscale nazionale, l’art. 118, comma 2, TUIR vieta la confluenza nel reddito complessivo globale della fiscal unit delle perdite fiscali maturate anteriormente all’ingresso nel regime, le quali restano utilizzabili esclusivamente dalla società che le ha generate. Tale divieto opera anche per le perdite su crediti per le quali, ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR, l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale determina una presunzione automatica di sussistenza dei requisiti di certezza e precisione, con la conseguenza che tali perdite si considerano maturate già nell’esercizio anteriore all’opzione. La valutazione circa la ricorrenza di valide ragioni extrafiscali dell’operazione è recessiva quando la perdita, per espressa previsione normativa, non è trasferibile al consolidato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della società, quale consolidante, una maggiore IRES per l’anno 2006. L’Ufficio riteneva che l’acquisto della totalità delle quote di una società, con successiva opzione per il consolidato fiscale, fosse finalizzato a neutralizzare le perdite maturate dalla società acquisita con il reddito del gruppo, attraverso la deduzione di perdite che erano già note nell’esercizio precedente all’adesione al regime. La società acquisita non aveva provveduto alla svalutazione del credito vantato nei confronti di una società dichiarata fallita, rilevando tardivamente la perdita per farla confluire nel consolidato.
La società impugnava l’avviso di accertamento e la correlata sanzione. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, annullando la sanzione ma confermando l’avviso di accertamento. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la motivazione apparente della sentenza e la violazione delle norme in materia di abuso del diritto.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità si esaurisce nelle ipotesi della mancanza assoluta, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile e della motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti rilevanti. La sentenza impugnata risulta provvista del minimo costituzionale, avendo esplicitato le ragioni per cui l’omessa svalutazione del credito, in periodo anteriore all’adesione al consolidato, rendeva inconfigurabile l’interesse extrafiscale addotto dalla contribuente.
Con il secondo motivo la società deduceva la violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 101 e 118 TUIR e delle norme sull’onere della prova. La Corte ritiene la censura infondata, affermando che la valutazione dei giudici di appello in termini di violazione dell’art. 118, comma 2, TUIR comporta la recessività di ogni considerazione in merito alle ragioni extrafiscali. La norma, letta in combinato disposto con l’art. 101, comma 5, TUIR, limita l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse alla sola società che le ha generate, escludendone la trasferibilità alla fiscal unit.
La Corte richiama il principio secondo cui l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale determina una presunzione automatica di sussistenza degli elementi certi e precisi della perdita su crediti, con la conseguenza che le perdite debbono considerarsi maturate nell’esercizio anteriore all’ingresso nel regime. Tali perdite proprie possono essere compensate con l’eventuale imponibile positivo della società prima del trasferimento al consolidato, ma non possono confluire nel reddito di gruppo.
Il richiamo della ricorrente al principio espresso da Cass. Sez. 5, n. 15218 del 2021 è ritenuto non conferente: la pronuncia attiene alle modalità temporali di fruizione della deduzione della perdita su crediti da parte della società creditrice, ma non incide sul carattere dirimente della intrasferibilità delle perdite pregresse al consolidato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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