Avvocati non iscritti alla Cassa forense: sanzioni non dovute per omissione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8491 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS del professionista iscritto ad albo o elenco è collegato all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che produca reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento. Il superamento della soglia reddituale di 5.000,00 euro rileva quale presupposto dell’iscrizione per l’attività autonoma occasionale, ma è irrilevante in presenza di attività svolta con carattere di abitualità: oltre tale soglia nessuna quota di reddito resta esente da contribuzione. La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, computando il differimento del dies a quo introdotto dai d.P.C.M. del 10 giugno 2010 e del 12 maggio 2011. In applicazione dello ius superveniens conseguente alla Corte cost. n. 104 del 2022, gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie non devono le sanzioni civili per l’omessa iscrizione maturate prima dell’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011. La ritenuta illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento nel merito dell’obbligo contributivo.
Il Fatto
Un avvocato iscritto all’albo, ma non alla Cassa nazionale di previdenza forense, impugnava davanti al Tribunale due provvedimenti dell’INPS: un avviso di addebito per i contributi della gestione separata relativi ai redditi 2009 e la propria iscrizione d’ufficio alla medesima gestione per il 2010. Il Tribunale riconosceva l’obbligo di iscrizione, applicando le sanzioni per omissione contributiva e non per evasione. La Corte d’appello rigettava le doglianze del professionista e, in accoglimento del ricorso incidentale dell’Istituto, respingeva l’opposizione anche quanto al regime sanzionatorio.
Il professionista ricorreva per cassazione con cinque motivi, lamentando tra l’altro l’erroneità dell’iscrizione in presenza di reddito inferiore a 5.000,00 euro, la maturata prescrizione del credito, l’applicazione delle sanzioni per evasione anziché per omissione e l’efficacia esecutiva dell’avviso di addebito emesso in pendenza del giudizio. L’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il primo motivo confermando che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’abitualità dell’attività professionale è elemento sufficiente a fondare l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, restando la soglia reddituale normativamente irrilevante in tale ipotesi. La Corte d’appello aveva valorizzato la perdurante iscrizione all’albo e l’apertura dello studio legale: un tipico accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità fuori dai limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non ritualmente censurato.
Sul secondo motivo la Corte è pervenuta alla conclusione corretta pur con ragioni diverse, applicando il principio secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, computando i differimenti disposti dai d.P.C.M. del 10 giugno 2010 e del 12 maggio 2011 in relazione ai redditi 2009 e 2010. Poiché gli atti interruttivi erano stati notificati rispettivamente il 3 luglio 2015 e il 4 luglio 2016, antecedenti alle scadenze differite, il termine non era ancora spirato. La ricognizione temporale può essere compiuta dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Il terzo motivo è stato invece accolto per effetto dello ius superveniens: la Corte cost. n. 104 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie, con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma.
Il quarto motivo è stato rigettato: il superamento della soglia rappresenta il discrimen tra automaticità dell’obbligo e necessità di prova della non occasionalità, ma non comporta che la quota di reddito sotto soglia vada esente da contribuzione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime il giudice dal merito, né risultava passata in giudicato la sentenza resa nel distinto giudizio sull’iscrizione per il 2009.
La sentenza è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con declaratoria di non dovute le sanzioni; le spese dell’intero processo sono state compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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