Estensione dell’estratto di ruolo agli avvisi di addebito INPS e interesse ad agire qualificato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1364 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta alla disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sicché è inammissibile per difetto di interesse ad agire qualora non venga dedotta la sussistenza di uno dei pregiudizi tassativamente indicati dalla norma. L’endiadi «il ruolo e la cartella di pagamento», per effetto del rinvio operato dall’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, deve essere interpretata nel senso che il riferimento alla cartella si estende anche all’avviso di addebito notificato dall’INPS. Ne consegue che la verifica dell’interesse ad agire, condotta ai sensi dell’art. 12 citato, riguarda anche i titoli esecutivi emessi dall’Istituto previdenziale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo afferente a sei cartelle di pagamento INAIL e dieci avvisi di addebito INPS, deducendo che i relativi atti non gli erano mai stati notificati. Il Tribunale di Torino dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. La Corte d’appello di Torino, applicando l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, confermava la decisione, ritenendo che l’appellante non avesse prospettato alcuno dei pregiudizi tassativamente previsti dalla norma al fine della sussistenza del qualificato interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente deduce la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la disciplina limitativa non si applicherebbe agli avvisi di addebito INPS. I giudici di legittimità richiamano l’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010, il quale dispone che i riferimenti normativi al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati, ai fini del recupero delle somme dovute all’INPS, all’avviso di addebito emesso dall’Istituto. Da tale disposizione deriva che l’endiadi «il ruolo e la cartella di pagamento» debba essere interpretata nel senso che il riferimento alla cartella si estende anche all’avviso di addebito notificato dall’INPS, in linea con il precedente richiamato (cfr. Cass. 18/08/2025 n. 23488).
Il primo motivo è pertanto infondato, poiché la corte territoriale ha correttamente esteso la verifica della sussistenza del qualificato interesse ad agire anche agli avvisi di addebito.
Il secondo motivo, riguardante l’eccezione di prescrizione quinquennale e la dedotta omessa pronuncia, è dichiarato inammissibile. La sussistenza dell’interesse ad agire nei termini declinati costituisce, infatti, condizione necessaria perché il giudice di merito possa pronunciarsi nel merito sulle domande e sulle eccezioni delle parti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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