Diritto di riscatto dell’alloggio erp non trasmissibile agli eredi (Cass. civ. Sez. III n. 8494 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di edilizia residenziale pubblica, il diritto a conseguire il trasferimento in proprietà dell’alloggio non è trasmettibile in via successoria, poiché presuppone la verifica di condizioni soggettive riferibili al solo assegnatario e non agli eredi. Il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già esaminate dal giudice di appello, senza confrontarsi con i passaggi motivazionali della decisione impugnata e senza indicare le specifiche norme asseritamente violate, è inammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Il diritto al subentro nell’assegnazione non sorge automaticamente in capo agli eredi, dovendo ricorrere in concreto i requisiti legali prescritti.

Il Fatto

Un istituto autonomo per le case popolari conveniva in giudizio l’occupante di un immobile ad uso abitativo, chiedendone la condanna al rilascio e al risarcimento del danno. L’immobile era stato originariamente assegnato in locazione a un soggetto, poi volturato alla coniuge e infine occupato dalla figlia nella qualità di erede degli originari assegnatari. L’istituto contestava la sussistenza delle condizioni per il subentro, rilevando anche la morosità.

La convenuta si difendeva sostenendo di vantare il diritto alla cessione dell’alloggio, per avere l’istituto comunicato all’assegnatario il prezzo di cessione e in ragione di una domanda di riscatto mai riscontrata. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’istituto, dichiarando l’occupazione abusiva e ordinando la restituzione. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. Proponeva allora ricorso per cassazione l’occupante.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava, con un unico motivo, la violazione di norme di diritto, lamentando il mancato riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’immobile già concesso al padre e, comunque, del diritto alla prosecuzione del rapporto ai sensi della legge regionale n. 8 del 2018.

La Corte dichiara il motivo inammissibile perché non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata e con le specifiche argomentazioni che la sorreggono. La ricorrente si limita a reiterare in un unico motivo le doglianze già oggetto dei due motivi di appello, omettendo di esaminare i passaggi motivazionali della decisione e di evidenziare in concreto le norme violate. Le specifiche disposizioni asseritamente lese non sono neppure indicate, giacché la rubrica si limita a richiamare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Nel merito, la decisione impugnata è correttamente argomentata. La Corte territoriale ha ritenuto che l’accettazione tardiva comunicata dal padre della ricorrente, molti anni dopo le offerte ricevute dall’istituto, non avesse valore di accettazione della proposta di acquisto, ma costituisse una mera controproposta rimasta priva di accettazione da parte dell’istituto.

Rispetto a tale valutazione il ricorso non contiene alcuna censura specifica, neppure con riferimento alla parte in cui la Corte d’appello fa proprio il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli eredi dell’assegnatario non acquistano il diritto dominicale né vantano un titolo per conseguire la cessione ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., poiché il trasferimento può avvenire solo previa verifica di condizioni soggettive riferibili al solo assegnatario, con la conseguenza che il diritto alla cessione non è trasmissibile in via successoria (Cass. n. 5032 del 2022).

Parimenti corrette sono le valutazioni sul mancato riconoscimento del diritto alla regolarizzazione dell’assegnazione ai sensi dell’art. 63 della legge regionale n. 8 del 2018. In materia non sussiste un diritto al subentro automatico e, in concreto, non ricorrevano i requisiti legali prescritti. Su una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha confermato l’insussistenza dei requisiti, risultando l’alloggio in stato di abbandono e privo di allaccio alle forniture. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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