Il voto astenuto non incide sui quorum se il verbale consente di identificare i favorevoli per differenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 1108 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assemblea di condominio, la mancata indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo aliunde della regolarità del procedimento. Il verbale assembleare, pur riportando l’indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o dissenzienti, rimane valido ai fini della verifica dei quorum prescritti dall’art. 1136 c.c. se contiene l’elenco di tutti i condomini presenti con i relativi millesimi e il valore complessivo delle rispettive quote, consentendo di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole. La determinazione della volontà espressa in assemblea si traduce in un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..

Il Fatto

Una condomina impugnava la delibera con cui l’assemblea condominiale aveva affidato i lavori di ristrutturazione del fabbricato a una determinata impresa, deducendo la violazione del quorum deliberativo. A suo dire, il voto del rappresentante di un ente pubblico condomino doveva essere qualificato come astensione, con la conseguenza che la maggioranza richiesta dall’art. 1136 c.c. non era stata raggiunta. La condomina contestava altresì la legittimità della delibera, in quanto il capitolato comprendeva anche opere relative a balconi di proprietà privata dei singoli condomini.

Il Tribunale rigettava l’impugnazione e la Corte d’appello, accogliendo solo il motivo relativo all’indeterminatezza del compenso spettante all’amministratore e al direttore dei lavori, confermava nel resto la delibera. Avverso tale sentenza la condomina proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente escluso la rilevabilità d’ufficio della nullità della deliberazione per mancata costituzione del fondo speciale ai sensi dell’art. 1135, comma 1, n. 4), c.c., in quanto l’eccezione non era mai stata sollevata nei giudizi di merito, né con il ricorso per legittimità.

Quanto al primo motivo, la Sesta Sezione ha affermato che la volontà negoziale espressa in assemblea è censurabile in cassazione soltanto per vizi di motivazione o per violazione delle norme ermeneutiche contrattuali. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva denunciato la violazione dei criteri legali di interpretazione del verbale, limitandosi a prospettare una lettura alternativa della volontà in esso espressa. La Corte ha quindi ritenuto congrua la conclusione del giudice di merito che, sulla base di una interpretazione letterale del verbale, aveva escluso che il rappresentante dell’ente pubblico si fosse astenuto, valorizzando la distinzione tra l’astensione sulla scelta dell’impresa e il voto favorevole all’esecuzione dei lavori.

In relazione alla dedotta incompetenza dell’assemblea sui lavori alle parti private, la Corte ha precisato che le delibere assembleari devono essere interpretate secondo i canoni di cui agli artt. 1362 c.c., privilegiando l’elemento letterale. La ricorrente aveva riprodotto uno stralcio decontestualizzato del contratto di appalto, successivo di circa nove mesi rispetto alla delibera impugnata, senza porre il Collegio in condizione di valutare se l’esecuzione degli interventi sulle parti private fosse stata rimessa alle determinazioni dei singoli proprietari.

Infine, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ritenendo corretta la statuizione sulle spese che aveva posto i 4/5 a carico della ricorrente, risultata vittoriosa solo su un motivo di appello di valore limitato, mentre la delibera era stata confermata sugli altri dieci motivi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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