Ricongiunzione contributi pubblici: interessi dovuti solo sulla ricongiunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8537 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al dipendente pubblico che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e instauri un rapporto di lavoro privato con iscrizione a una gestione previdenziale diversa si applica la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’INPS, ai sensi dell’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973. I contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti senza interessi, secondo l’art. 125 d.P.R. n. 1092/1973, prevalente per specialità sulla disciplina della ricongiunzione di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 29/1979. L’ipotesi eccettuativa dell’art. 126, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973 opera solo quando il nuovo rapporto sia esso stesso di pubblico impiego, poiché la norma qualifica come “servizio” l’attività da riunire o ricongiungere. È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale che assuma la violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità.

Il Fatto

Un lavoratore, già dipendente del Ministero della Difesa con iscrizione al Fondo previdenziale INPDAP, cessava il servizio presso l’aeronautica militare senza aver maturato il diritto a pensione e transitava a un impiego privato presso una compagnia aerea, con iscrizione al Fondo Volo dell’INPS. Nel 2001 presentava domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, chiedendo che nella determinazione dell’onere fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5% sulla contribuzione versata presso l’INPDAP.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame dell’INPS, qualificando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2 legge n. 29/1979 e ponendo gli interessi a carico della gestione di provenienza. L’Istituto ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge; il lavoratore resisteva con controricorso, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e individua il nodo nella distinzione tra due istituti. Il d.P.R. n. 1092/1973 costituisce normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla legge n. 29/1979. L’art. 124 dispone che, quando il dipendente cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per il periodo di servizio prestato.

Da qui la prima conseguenza: la posizione assicurativa si costituisce ope legis e i contributi sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non presso altri fondi pensionistici. L’art. 125 stabilisce poi che i contributi sono determinati senza interessi, in base alle retribuzioni pensionabili del periodo di riferimento.

La Corte esamina l’art. 126, che esclude la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati senza diritto a pensione che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. La lettera b) va interpretata nel senso che il nuovo rapporto deve essere esso stesso di pubblico impiego: la norma definisce “servizio” l’attività e prevede che di essa si debba effettuare riunione o ricongiunzione. Nel caso concreto il passaggio al Fondo Volo derivava da una libera scelta del lavoratore, che aveva lasciato l’aeronautica per una compagnia privata.

Pertanto la contribuzione accreditata nel precedente rapporto statale resta soggetta al regime degli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, prevalente per specialità in materia di interessi rispetto all’art. 2 legge n. 29/1979, e rimane improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa. Il decorso del tempo tra domanda e riscontro dell’INPS è neutro ai fini dell’applicazione della disciplina invocata.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata inammissibile perché genericamente formulata; nel merito non sussiste violazione dei parametri evocati, poiché chi cessa avendo maturato il diritto a pensione versa in situazione diversa da chi cessa senza maturarlo e sceglie un rapporto privato, né risulta leso l’art. 97 Cost. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, la domanda originaria è rigettata; le spese dell’intero processo sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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