Ricorso incidentale inammissibile per difetto di interesse del vincitore (Cass. civ. Sez. V n. 18699 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni che risultino totalmente vincitrici nel merito non hanno interesse a proporre ricorso incidentale con cui censurino la sentenza d’appello per ragioni di rito, poiché in capo ad esse l’interesse ad impugnare sorge solo nel caso in cui sia accolto il ricorso principale della controparte. Il ricorso incidentale così proposto è pertanto inammissibile per difetto di interesse. Nel giudizio tributario, i vizi dell’atto presupposto non sono più denunciabili quando l’atto sia stato notificato e sia decorso il termine di decadenza per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione per la Provincia di Lecco, relativa a una somma portata da una presupposta cartella di pagamento. La C.T.P. di Lecco ha rigettato il ricorso e la C.T.R. della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a un solo motivo, con cui censurano la sentenza per non avere dichiarato inammissibile l’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso principale, nonostante la presenza del ricorso incidentale. Il criterio è di ordine logico-processuale: poiché le amministrazioni sono risultate totalmente vincitrici nel merito, in capo ad esse l’interesse ad impugnare sorge solo nel caso in cui sia accolto il ricorso principale della controparte. A sostegno sono richiamate Cass. n. 25694 del 2024 e Cass. n. 102 del 2025.

È respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, fondata sull’assunta adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145 del 2018. L’eccezione è priva di specificità: difetta l’indicazione, la localizzazione e la trascrizione di qualsiasi documentazione a sostegno.

I primi quattro motivi, in gran parte sovrapponibili, sono dichiarati inammissibili. Essi si limitano a contestare il modo in cui i giudici di merito hanno valutato le prove documentali delle amministrazioni, relative alla notifica della cartella. Le censure sono promiscue, fondate su violazioni di legge e difetto di motivazione, e si riferiscono ad atti non allegati al ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., non trascritti nel contenuto essenziale né localizzati nel fascicolo di merito.

Il quarto motivo è inammissibile anche per violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: i vizi dell’atto presupposto non possono più essere denunciati quando esso sia stato notificato e sia decorso il termine di decadenza per l’impugnazione.

Il quinto motivo, relativo alla prescrizione, è infondato. Il giudice di merito ha accertato che la cartella era stata notificata il 26/1/2012 e tale accertamento non è stato vittoriosamente impugnato. Ne deriva l’inammissibilità delle deduzioni sul termine di decadenza per l’emissione della cartella, non impugnata tempestivamente, e l’infondatezza della prescrizione: tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione impugnata non è decorso il quinquennio della prescrizione breve.

Il motivo del ricorso incidentale delle Agenzie è infine dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo le amministrazioni risultate totalmente vincitrici in seguito al rigetto del ricorso principale. Il ricorso principale è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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