Massimale pensionabile quota B lavoratori spettacolo non abrogato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8538 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo non deve essere computata, ai fini della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte di retribuzione eccedente il limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi e non è incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. La sua permanenza risponde a un bilanciamento di interessi di rilievo costituzionale e si colloca in un sistema previdenziale di settore complessivamente più favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità dei lavoratori. La questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento all’art. 76 Cost. è manifestamente infondata.

Il Fatto

Un lavoratore dello spettacolo ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico già erogato dalla gestione subentrata all’Enpals, sostenendo che il calcolo della quota B dovesse avvenire senza applicare il massimale di retribuzione giornaliera previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Il Tribunale ha accolto il ricorso.

La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge. Il lavoratore ha resistito con controricorso, eccependo altresì il giudicato interno su un capo della pronuncia di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di giudicato interno. Poiché il motivo di ricorso investe in radice le argomentazioni sulla abrogazione del massimale per la quota B, il computo di quella quota resta tema controverso. Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della pronuncia, ma sulla unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto: se l’impugnazione colpisce anche uno solo degli elementi di questa sequenza, nessun giudicato interno può dirsi formato.

Nel merito, la questione riguarda la distinzione tra quota A, relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, relativa alle anzianità successive, secondo l’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. Proprio sulla quota B si controverte della permanenza del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui quel limite non è stato abrogato espressamente, né appare incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione pensionabile è coessenziale alla disciplina e si inserisce in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso.

Il principio viene ribadito e resiste alle censure di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 Cost. Il criterio della commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi, previsto dalla legge delega, non impone una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate: l’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo e non obbedisce a logica meramente corrispettiva. La disciplina dell’art. 2, comma 22, lett. d), della legge n. 335/1995 salvaguarda anzi le normative speciali giustificate da peculiarità professionali, come quella dei lavoratori dello spettacolo.

La questione di legittimità costituzionale è quindi dichiarata manifestamente infondata. Non essendosi la Corte territoriale attenuta al principio di diritto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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