Travisamento della prova e sindacato di legittimità nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 8598 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé, trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ne sussistano i presupposti ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Se invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, e il travisamento riflette la lettura prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Ne consegue che è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci il travisamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito, quando questo si sostanzi nella verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto.
Il Fatto
L’agente della riscossione ha notificato alla contribuente un atto di pignoramento presso terzi, redatto nelle forme degli artt. 72-bis e 28-ter del d.P.R. n. 602/1973, per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili iscritta in quattro cartelle di pagamento.
La contribuente ha proposto opposizione avverso il pignoramento e le cartelle sottese. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ritenendo tardiva la produzione documentale dell’ente di esazione e fondata l’eccezione di prescrizione. In appello la Commissione tributaria regionale ha respinto in parte il gravame: ha ammesso i documenti ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 ed escluso la prescrizione, ma ha confermato la nullità del procedimento di riscossione per difetto di prova della notifica delle cartelle. L’agente ha proposto ricorso per cassazione; la contribuente ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità o nullità del ricorso per violazione degli artt. 365 e 366 cod. proc. civ. formulata dalla controricorrente. L’eccezione è ritenuta del tutto generica e tale da non consentire di comprenderne l’oggetto: è pertanto inammissibile, secondo il richiamato precedente Cass. n. 7662 del 2025.
Nel merito, il motivo principale denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973: la sentenza d’appello avrebbe indicato un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti, dai quali risulta invece che l’agente ha depositato gli avvisi di ricevimento delle cartelle, provandone la regolare notifica a mezzo posta.
La Corte dà atto dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sul sindacato di legittimità in tema di travisamento della prova. Il principio è quello secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, consistente nella svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; se invece il fatto probatorio è stato punto controverso e il travisamento riflette la lettura prospettata da una parte, il vizio si fa valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. n. 5792 del 2024).
Alla luce di tale principio, la Corte reputa che la difesa erariale abbia validamente sollevato la questione in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non depositata la prova della notifica delle cartelle, travisando il materiale probatorio, perché non ha considerato gli avvisi di ricevimento depositati sia in primo grado sia in appello.
Sussiste dunque la dedotta violazione, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, perché valuti il materiale probatorio erroneamente ritenuto inesistente. Quanto al ricorso incidentale condizionato, con cui la contribuente ha dedotto la prescrizione e l’impossibilità di provare la notifica degli avvisi di accertamento, esso resta travolto dalla statuizione di annullamento: l’eccezione andrà esaminata dal giudice del rinvio una volta valutato l’impianto probatorio. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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