Inammissibile il ricorso per cassazione privo di chiarezza e sinteticità (Cass. civ. Sez. V n. 14750 del 01.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, che impongono al ricorrente di selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, offrendo al giudice di legittimità una concisa rappresentazione della vicenda e delle questioni prospettate. Il mancato rispetto di tale dovere processuale, ove renda oscura l’esposizione dei fatti e confusa l’illustrazione delle censure, integra la violazione delle prescrizioni di contenuto-forma di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità dell’impugnazione. L’onere di specificità dei motivi impone inoltre al ricorrente che denunci la violazione di legge di indicare le norme violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa. Il principio di autosufficienza postula la trascrizione integrale della relata di notifica quando se ne deduca il vizio.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificata nel 2017 dalla società di riscossione, cui erano sottese tre cartelle esattoriali riferite a imposta di registro e ad altri tributi. Deduceva la tardività della notifica delle cartelle rispetto al termine di decadenza quinquennale, la prescrizione dei tributi, l’omessa notificazione degli atti presupposti e l’omessa motivazione dell’intimazione.
I giudici di prossimità dichiaravano prescritti gli importi di due cartelle; la Corte d’appello, in riforma, respingeva l’appello principale della contribuente e accoglieva quello incidentale della società di riscossione, ritenendo interrotta la prescrizione per effetto di atti successivamente notificati. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; replicava la società con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che i motivi sono formulati in maniera farraginosa e disordinata, con una prosa involuta e con continue ripetizioni e sovrapposizioni di elementi di fatto e di diritto. Tale tecnica redazionale rende impossibile discernere le critiche rivolte alla sentenza impugnata e non è compatibile con le modalità di introduzione del giudizio di legittimità previste dall’art. 366 cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espone il ricorrente al rischio di inammissibilità, poiché collide con l’obiettivo di attribuire rilevanza allo scopo del processo e di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa, senza gravare le parti di oneri superflui. La violazione pregiudica l’intelligibilità delle questioni e ridonda nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., come affermato a partire da Sezioni Unite n. 37522 del 2021 e confermato da pronunce successive.
Nel merito del primo motivo, la Corte osserva che i tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, salvo diversi termini di legge. Per Irpef, Ires, Irap e Iva il diritto alla riscossione si prescrive in dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo tali crediti prestazioni periodiche. Per l’imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di rettifica e liquidazione, opera unicamente il termine decennale di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Il secondo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: la ricorrente trascrive solo parzialmente la relata di notifica, senza consentire alla Corte l’esame completo dell’atto, e contraddittoriamente afferma che essa difetta di entrambe le modalità di esecuzione. La terza doglianza è implicitamente respinta dalla Corte distrettuale, che ha ritenuto correttamente notificate le cartelle, sì che l’intimazione non costituiva il primo atto impositivo. Il quarto e il quinto motivo accumulano censure eterogenee e sollevano questioni non prospettate nei gradi di merito. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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