Ricorso contribuente sana notifica cartella e prescrizione decennale imposta registro (Cass. civ. Sez. V n. 8615 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento sana ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. La cartella che richiami un atto presupposto senza indicarne esattamente gli estremi è nulla solo se il contribuente provi che il difetto ha pregiudicato il diritto di difesa, e non quando tale pregiudizio è escluso dalla puntuale contestazione dei presupposti dell’imposizione. Una volta divenuto definitivo l’atto impositivo per mancata impugnazione o per rigetto dei ricorsi, ogni eccezione relativa a tale atto è preclusa. Nell’imposta di registro il credito erariale si riscuote nel termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, mentre il termine triennale di decadenza dell’art. 76 dello stesso decreto ha carattere residuale.
Il Fatto
La contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento dell’imposta di registro, in relazione a due verbali di conciliazione emessi dal Tribunale di Roma nell’anno 2004 e resi esecutivi nell’anno 2014.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; l’agente della riscossione rimane intimato. La questione approda in Cassazione per la dedotta nullità della notifica, per l’invalidità dell’avviso di liquidazione presupposto e per la ritenuta decadenza della pretesa tributaria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 160 cod. proc. civ. e dell’art. 1, commi 1 e 2, d.m. n. 321/1999 per mancanza dei requisiti legali minimi del contenuto della cartella, quanto alla data di consegna e all’indicazione dell’avviso di liquidazione prodromico. La Corte lo ritiene infondato.
La Commissione tributaria regionale, correttamente, aveva rilevato che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., come affermato da Cass. n. 27326 del 2024 e Cass. n. 17198 del 2017.
Quanto al richiamo dell’atto presupposto senza esatti estremi, la Corte ribadisce che la cartella è nulla solo ove il contribuente dimostri che il difetto di motivazione abbia pregiudicato il diritto di difesa, e non quando la limitazione sia esclusa dalla puntuale contestazione dei presupposti dell’imposizione in sede di impugnazione, secondo Cass. nn. 18224 del 2018 e 9778 del 2017, nonché Sez. Un. n. 11722 del 2010. Nel caso concreto la contribuente era a piena conoscenza del presupposto impositivo, rappresentato dai due atti di conciliazione sottoscritti dinanzi al Tribunale civile di Roma.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, concernono la violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 per la sottoscrizione dell’avviso di liquidazione da parte di funzionario privo di qualifica dirigenziale e l’omessa pronuncia sulla mancata notificazione formale degli avvisi di liquidazione. La Corte osserva che la pretesa deriva da decisioni giudiziali definitive e che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, come affermato da Cass. nn. 37259 del 2021 e 13102 del 2017.
Infine, la Corte disattende le censure sulla decadenza della pretesa per il decorso di circa sette anni tra l’iscrizione a ruolo e la definitività dell’accertamento. In tema di imposta di registro, il credito erariale si riscuote nel termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, poiché l’art. 17 (ora 25) del d.P.R. n. 602 del 1973 riguarda i soli crediti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e l’art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 ha carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione debba procedere ad ulteriore accertamento (Cass. nn. 26743 del 2024 e 15184 del 2020). Essendo i ricorsi respinti integralmente nel 2008, l’iscrizione a ruolo del 2014 e la notifica della cartella del 2015 risultano tempestive. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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