Patrocinio libero foro di ADER e spese: rigetto dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 8616 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La convenzione stipulata tra l’Avvocatura generale dello Stato e l’agente della riscossione non instaura un rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento del patrocinio erariale e ricorso ad avvocati del libero foro, ma applica le due facoltà in ragione della classificazione delle evenienze in due categorie. Quando la convenzione riserva all’Avvocatura erariale la rappresentanza in giudizio, l’ente può evitarne il patrocinio solo in caso di conflitto, alle condizioni dell’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933, o per indisponibilità dell’Avvocatura. Quando invece la convenzione non opera quella riserva, non è richiesta alcuna delibera o formalità per ricorrere a un avvocato del libero foro. Nelle liti davanti alle commissioni tributarie la difesa a mezzo di avvocato esterno è dunque ammessa in via automatica.
Il Fatto
La società contribuente impugna la cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della TARSU/TIA per il 2013, emessa in favore del Comune. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello. La contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi della nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento, della condanna alle spese in favore del Comune e della condanna alle spese anche in favore dell’agente della riscossione, costituitosi tramite avvocato del libero foro.
Il Comune e l’agente della riscossione resistono con controricorso. La ricorrente deposita memoria difensiva. La controversia approda in Cassazione per la verifica dei profili di legittimità dedotti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha evidenziato che nella cartella erano indicati il responsabile del procedimento e quello dell’emissione e notificazione. Le censure sul punto sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo la ricorrente trascritto la cartella, e mirano a una rivalutazione di fatto preclusa dall’art. 348-ter cod. proc. civ. in caso di doppia conforme, senza indicazione di profili di divergenza tra le ragioni dei due gradi.
La Corte aggiunge che il prospettato travisamento della prova andava fatto valere come vizio revocatorio, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre se il fatto probatorio è punto controverso il vizio si deduce ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ.
Il secondo motivo è infondato. La contribuente è rimasta soccombente in primo grado. In tema di spese, il principio di soccombenza comporta che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata; il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa, restando la valutazione e la quantificazione nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. nn. 24502 del 2017, 19613 del 2017). Non essendo prospettato il superamento dei limiti massimi, la doglianza è respinta.
Il terzo motivo è disatteso. La Corte richiama i principi già affermati (ord. n. 21370 del 2023) e le Sezioni Unite n. 30008 del 2019, rese ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.. L’art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016 consente all’ente di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato su base convenzionale e, in alternativa, di avvocati del libero foro. La norma di interpretazione autentica ha chiarito che l’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933 si applica solo quando l’ente intende non avvalersi dell’Avvocatura nei giudizi a questa riservati.
Poiché la convenzione demanda all’ente, nelle liti davanti alle commissioni tributarie, la rappresentanza a propri dipendenti o ad avvocati del libero foro, non occorrono delibera motivata né altre formalità: i presupposti si intendono implicitamente allegati con il conferimento della procura. Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore del Comune dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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