Accertamento sintetico: la doglianza sulla quota di scostamento è inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 20215 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la verifica dell’effettiva misura dello scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato — richiesta dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 — costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione plausibile. La doglianza che, sotto l’apparente denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, solleciti una rivalutazione di quel giudizio è inammissibile. L’eventuale errore di calcolo commesso dal giudice di merito non è deducibile con il ricorso per cassazione, ma trova rimedio nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e ss. c.p.c., applicabile anche al processo tributario.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, con due avvisi di accertamento, ha rideterminato il reddito dichiarato dalla contribuente per gli anni 2007 e 2008 applicando il metodo sintetico di cui all’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, con conseguenti riprese ai fini IRPEF. La rettifica si fondava su elementi induttivi di capacità contributiva: possesso di autovetture e di immobile di abitazione, pagamento di rate di mutuo e sostenimento di spese per incrementi patrimoniali pari a 227.000 euro.

La contribuente ha impugnato gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che ha accolto solo le eccezioni relative alle autovetture. La decisione è stata poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha annullato integralmente gli avvisi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando l’annullamento degli atti impositivi. Secondo l’Ufficio, una volta provata dalla contribuente la disponibilità finanziaria di 190.000 euro a fronte della spesa di 227.000 euro, residuavano 37.000 euro da giustificare nei quattro anni precedenti, con la conseguenza che il nuovo reddito accertabile restava superiore di un quarto rispetto a quello dichiarato.

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di autosufficienza, rilevando che il motivo dà conto degli elementi posti a base della rettifica e delle difese svolte nei gradi di merito. Nel merito, tuttavia, la censura è stata dichiarata inammissibile per altra ragione.

Il giudice di legittimità ha osservato che la Commissione regionale, muovendo dalla prova delle disponibilità finanziarie, ha affermato che il reddito accertato, al netto di quelle disponibilità, si discostava in misura inferiore al 25 per cento da quello dichiarato per entrambi gli anni in verifica. Così argomentata, la pronuncia impugnata non si pone in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie né con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, risultando immune dal dedotto error in iudicando.

La Corte ha quindi qualificato la doglianza come richiesta di rivalutazione dell’apprezzamento in fatto compiuto dai giudici di merito sullo scostamento del quarto. Tale sindacato non è consentito in sede di legittimità, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata (Cass. n. 6397/2025, Cass. n. 33379/2024, Cass. n. 23295/2023, Cass. n. 12465/2022).

In via ulteriore, la Corte ha precisato che un eventuale errore di calcolo nella verifica della misura dello scostamento non è deducibile con il ricorso per cassazione, ma va rimediato con il procedimento di correzione ex artt. 287 e ss. c.p.c., istituto generale applicabile anche al processo tributario (Cass. n. 15315/2018, Cass. n. 16488/2006). Quanto al pagamento delle rate di mutuo, la Commissione regionale ha escluso che la questione rientrasse nel quantum devolutum in appello e tale affermazione non è stata specificamente censurata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità e senza attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per l’esenzione mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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