Il rimborso del credito IVA richiede la compilazione del campo dedicato, non la mera esposizione in dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16569 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale non implica, di per sé, la manifestazione della volontà di ottenerne il rimborso. La domanda di rimborso deve considerarsi presentata solo con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione, che configura formale esercizio del diritto. Qualora il credito sia stato esposto per finalità di compensazione o detrazione, e non come credito di cui si chiede il rimborso, non si applica il termine di prescrizione decennale ma quello di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, salve le ipotesi eccezionali in cui la compensazione non possa più essere effettuata.
Il Fatto
La società contribuente presentava una richiesta di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 1999, che veniva rigettata dall’Amministrazione finanziaria. La CTP di Palermo accoglieva il ricorso della società e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.
Il giudice d’appello riteneva irrilevante la data di presentazione della richiesta di rimborso (successiva), in quanto il credito era stato già esposto nella dichiarazione dei redditi Unico 2000. Secondo la CGT-2, la mera esposizione del credito in dichiarazione aveva già manifestato la volontà di recuperarlo, rendendo applicabile il termine di prescrizione ordinaria decennale e non quello di decadenza biennale. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, concernenti la rilevanza delle modalità di esposizione del credito in dichiarazione ai fini del rimborso, e li ha accolti. I giudici di legittimità hanno preliminarmente affermato che l’indicazione del credito in dichiarazione non costituisce di per sé manifestazione della volontà di ottenerne il rimborso, dovendosi verificare se nella compilazione sia riscontrabile l’esplicitazione di una tale volontà. La domanda di rimborso si considera presentata con la compilazione del corrispondente quadro, che rappresenta il formale esercizio del diritto.
La domanda di rimborso del credito IVA va tenuta distinta da quella di compensazione con altro debito fiscale. Nel caso in cui l’istanza sia formulata in termini di compensazione, esponendo il credito nel campo della dichiarazione a ciò deputato, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso, si applica il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, salvo ipotesi eccezionali (quali la cessazione dell’attività o la morte del contribuente) in cui la compensazione non possa più essere effettuata.
Nel caso di specie, la contribuente non aveva allegato eventi sopravvenuti come la cessazione dell’attività idonei a trasformare la richiesta di compensazione in richiesta di rimborso. La successiva istanza presentata era comunque tardiva, essendo già decorso il termine biennale di decadenza. La Corte ha inoltre richiamato un recente orientamento per cui neppure la cessazione dell’attività esclude automaticamente che l’attività economica possa essere ripresa, non essendo di per sé sufficiente a giustificare la trasformazione della compensazione in rimborso.
La Corte ha infine precisato che spetta sempre al contribuente scegliere la modalità di fruizione dell’eccedenza detraibile, potendo chiederne il rimborso ovvero riportare il credito a nuovo, anche per finalità di compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT-2 della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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