Inammissibile il ricorso che mescola vizi eterogenei e censura l’interpretazione contrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 8671 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentito sottoporre la medesima questione a profili incompatibili. La tecnica espositiva che riversa sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure è inammissibile, salvo che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, onde permetterne l’esame separato. Il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per motivazione contraria a logica. Non è sufficiente contrapporre alla interpretazione accolta in sentenza una diversa lettura, poiché quella del giudice di merito deve essere solo una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Il Fatto
Gli eredi di un mutuatario, deceduto nel 1994, hanno convenuto in giudizio la banca e la compagnia assicurativa, esponendo che il mutuo ipotecario stipulato dal de cuius era assistito da una polizza infortuni che, in caso di decesso, avrebbe dovuto coprire il residuo importo del mutuo. La banca aveva invece proceduto all’espropriazione immobiliare dell’abitazione, senza escutere la polizza, giungendo alla vendita del bene.
Il tribunale ha respinto le domande. La corte di appello, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato la banca subentrata nel contratto a corrispondere agli eredi una somma pari al 47% del credito soddisfatto in sede esecutiva, escludendo ogni azione diretta verso l’assicuratore. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi dichiarati inammissibili.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione di numerose norme civilistiche in materia di buona fede e interpretazione del contratto, sostenendo che mutuo e polizza andassero letti unitariamente. La Corte lo ha ritenuto inammissibile: il motivo mescola censure motivazionali, errores in procedendo ed errores in iudicando, senza consentire di individuare con chiarezza le doglianze riconducibili ai singoli vizi.
La Corte richiama il consolidato orientamento per cui è inammissibile la sovrapposizione di motivi eterogenei, superabile solo se la formulazione del motivo permetta di cogliere le censure scindibili. Nel caso concreto tale chiarezza manca, così come manca il rispetto delle modalità di deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come stabilite dalla Cass., SU, n. 8053 del 2014.
Sul piano dell’interpretazione contrattuale, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sugli atti privati è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. È censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica — con specificazione dei canoni violati e del punto in cui il giudice se ne sarebbe discostato — o per motivazione illogica. Le ricorrenti si sono limitate a contrapporre la propria lettura a quella della corte territoriale, certamente non implausibile, chiedendo una inammissibile revisione del ragionamento decisorio.
Il secondo motivo lamentava l’esclusione dell’azione diretta verso l’assicuratore ex art. 1920 cod. civ. La Corte lo ha parimenti dichiarato inammissibile, rilevando che gli artt. 1919 e 1920 cod. civ. disciplinano fattispecie differenti e che, in ogni caso, l’affermazione del tribunale sulla mancanza di prova di un valido rapporto assicurativo alla data del decesso era rimasta priva di specifica censura in appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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