La violazione degli obblighi di trasparenza bancaria va provata dal cliente (Cass. civ. Sez. 2 n. 23548 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio, la comunione di un’unità immobiliare originata da un atto di disposizione del singolo bene intercorso fra tutti i contitolari di una più ampia comunione ereditaria, nella quale resta compreso altro immobile rientrante nell’edificio condominiale, costituisce una comunione autonoma e distinta ai fini della composizione e del funzionamento dell’assemblea. Il diritto dei contitolari di un’unità immobiliare in proprietà indivisa di designare un solo rappresentante nell’assemblea non priva i singoli comproprietari della facoltà di intervenire individualmente alla riunione e di esprimere personalmente il voto unitario riferibile alla rispettiva porzione. Ove i comproprietari, che non abbiano designato il rappresentante e partecipino individualmente, non riescano a formare la maggioranza occorrente per esprimere il voto unico loro spettante, gli stessi devono considerarsi fra gli astenuti agli effetti dell’art. 1137 c.c.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, proposta da un condomino, della delibera assembleare con cui era stata confermata l’amministratore del condominio. Il Tribunale aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che il condominio fosse composto da due sole unità immobiliari e che il voto contrario dell’attore avesse impedito il raggiungimento del quorum deliberativo.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece ritenuto che, per effetto dell’acquisto da parte di due coeredi delle quote ereditarie della cantina, il condominio fosse composto da tre partecipanti. La delibera di conferma dell’amministratore era stata pertanto validamente approvata con due voti favorevoli e uno contrario, con la conseguenza che l’impugnazione era stata rigettata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, tutti incentrati sulla medesima questione: se, quando un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone e queste non designino un rappresentante nell’assemblea ai sensi dell’art. 67, comma 2, disp. att. c.c., si debba comunque tener conto, ai fini del calcolo delle maggioranze di cui all’art. 1136 c.c., dell’intervento e del voto personali dei comproprietari.
La Corte ha preliminarmente precisato che la comunione ereditaria sull’unità immobiliare e la comunione sulla cantina, originata da un successivo atto di disposizione intercorso tra tutti i coeredi, provenivano da titoli diversi e restavano pertanto patrimonialmente autonome. Tale distinzione comportava che, ai fini della verifica delle maggioranze, il condominio dovesse considerarsi composto da tre partecipanti, ciascuno titolare di un proprio diritto di voto.
Quanto alla partecipazione all’assemblea, la Corte ha chiarito che il diritto dei comproprietari di designare un solo rappresentante non priva gli stessi della facoltà di intervenire personalmente alla riunione. Ciascun comproprietario può pertanto prendere parte all’assemblea ed esprimere il voto, che deve essere però unitario e riferibile alla sola quota comune. Solo ove i comproprietari non riescano a formare la maggioranza necessaria per esprimere il voto unico, essi devono considerarsi astenuti.
Nel caso di specie, i due comproprietari della cantina avevano partecipato personalmente all’assemblea ed avevano espresso il voto favorevole alla conferma dell’amministratore, attribuendo alla delibera un solo voto. Tale voto doveva ritenersi validamente espresso, non rilevando la mancata designazione di un rappresentante della comunione. La delibera impugnata era pertanto valida, avendo raggiunto la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio richiesta dall’art. 1136, comma 4, c.c..
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo il condominio intimato svolto attività difensive.
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Nota della Redazione
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