Il moderato grado di probabilità del CTU non prova l’autografia della firma (Cass. civ. Sez. 1 n. 15183 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di disconoscimento di scrittura privata, grava sul creditore opposto l’onere di provare l’autenticità della sottoscrizione, non potendo la relativa prova essere surrogata da una consulenza tecnica d’ufficio che si esprima in termini di mera probabilità. Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle risultanze della CTU grafologica, che può legittimamente discostarsene quando questa abbia concluso per un “moderato grado di probabilità” di riconducibilità della firma, senza che tale scelta interpretativa sia sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata. L’omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riguarda esclusivamente fatti storici e non anche elementi istruttori, argomentazioni o deduzioni difensive. L’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ..
Il Fatto
Una banca, tramite la propria mandataria, otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di un debitore e del suo fideiussore. I destinatari dell’ingiunzione proponevano opposizione, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui documenti bancari e sulla fideiussione. Il Tribunale, accogliendo l’istanza di verificazione del creditore, disponeva una CTU grafologica, il cui esito attribuiva le firme al debitore con un “moderato grado di probabilità”. Il giudice di primo grado rigettava le opposizioni, mentre la Corte d’Appello di Napoli, valorizzando le criticità emerse dalla perizia e l’insufficienza di un giudizio meramente probabilistico, revocava il decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione degli eredi del debitore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la cessionaria del credito censurava la sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto interpretare l’esito della CTU come un giudizio positivo di autografia. La Corte osserva che la censura involge profili di valutazione del materiale istruttorio, riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità. La Corte d’Appello ha correttamente motivato il proprio discostamento dalla consulenza, evidenziando le difficoltà insite nell’indagine grafologica, le criticità relative alla qualità e quantità delle scritture di comparazione e l’inidoneità di un “moderato grado di probabilità” a raggiungere quella soglia di certezza necessaria a integrare la prova dell’autenticità.
Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è parimenti inammissibile. La ricorrente lamentava la mancata considerazione dell’esiguità delle scritture di comparazione, ma tale profilo attiene alla valutazione di un elemento istruttorio e non all’omesso esame di un fatto storico, come richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte precisa che non costituiscono fatti rilevanti le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o le supposizioni.
Anche il terzo motivo è inammissibile, non ravvisandosi alcuna violazione delle regole sull’onere della prova. Nel giudizio di opposizione, il creditore opposto deve provare il fondamento del credito azionato in via monitoria e, a fronte del disconoscimento, l’autenticità delle sottoscrizioni. Il mancato raggiungimento di tale prova, a seguito dell’esito non sufficientemente probante della verificazione, determina il venir meno della prova del credito. La Corte d’Appello ha quindi correttamente addossato al creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dell’autografia.
Il ricorso incidentale del fideiussore è dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., perché proposto dopo la scadenza del termine, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale. Ne è inoltre rilevata l’inammissibilità di merito, poiché il fideiussore non aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione, rendendo così irretrattabile la propria posizione di soccombenza.
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Nota della Redazione
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