Sanzione per contatore manomesso anche al titolare non autore (Cass. civ. Sez. V n. 8729 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l’art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995 punisce i soggetti obbligati di cui all’art. 53 che manomettono o lasciano manomettere i congegni applicati dall’Agenzia delle dogane. La sanzione ha natura amministrativa e funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, individuato nella sottrazione del consumo all’imposta, e non finalità punitive. Ne consegue che essa produce effetti sul soggetto obbligato all’adempimento fiscale indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abusivo prelievo. Accertata la manomissione, la responsabilità è ricondotta al titolare del contratto di fornitura, anche a titolo di culpa in vigilando.
Il Fatto
Una società titolare di una struttura ricettiva proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le irrogava una sanzione di euro 20.715,96 per irregolare prelievo di energia elettrica, con un’accisa evasa quantificata in euro 10.357,98. La contestazione riguardava un periodo compreso tra il 21 agosto 2015 e il 19 agosto 2020.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva l’opposizione e annullava l’atto di contestazione. In secondo grado la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia. La società contribuente ricorreva allora per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 n. 4) cod. proc. civ., assumendo che la società aveva contestato l’irregolare funzionamento del contatore con plurime lettere raccomandate e PEC anteriori all’accertamento del 20 agosto 2020. La Corte lo dichiara inammissibile: l’attività di verifica dei dipendenti del distributore rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, poiché rileva la natura delle funzioni e non la forma giuridica dell’ente, con conseguente pubblica fede dell’accertamento. Nel caso di specie la manomissione risultava pacifica. L’art. 115 cod. proc. civ. non è invocabile, poiché la sua violazione presuppone che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, non che abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune di esse, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
Il secondo motivo, subordinato, deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., individuato nelle contestazioni dell’anomalia dei consumi inviate al fornitore. Anch’esso è inammissibile per difetto di decisività: accertata la manomissione, i rilievi sul funzionamento del contatore non incidono sull’esito della controversia.
Il terzo motivo censurava la violazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che la sanzione non potesse applicarsi a soggetto diverso dall’autore materiale dell’abuso, indicato nel verbale come “persona che utilizza di fatto la fornitura” ed estraneo alla compagine sociale. La Corte lo rigetta: le sanzioni in questione hanno natura amministrativa e autonoma funzione ripristinatoria, con effetti sul soggetto obbligato all’adempimento fiscale indipendentemente dall’essere o meno l’autore dell’abusivo prelievo. La fattispecie sanzionatoria comprende qualunque condotta, omissiva o commissiva, anche a titolo di culpa in vigilando, rilevando il vantaggio derivante dal maggiore consumo non registrato.
Il quarto motivo prospettava la nullità dell’atto di contestazione per mancata indicazione dei criteri di ricalcolo e dei minimi edittali. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non indica il fatto decisivo, prospettando in realtà un vizio di motivazione, che nel caso concreto risulta specifico e circostanziato e rispettoso del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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