Litisconsorzio e giudicato interno: inammissibili le questioni già decise in sede di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7520 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nell’accogliere un motivo di ricorso per violazione di legge, nell’ambito di una sentenza di rinvio, produce effetti analoghi a quelli del giudicato interno. Tale vincolo opera non solo per il giudice del rinvio, ma anche per la stessa Corte di cassazione nell’eventuale successivo giudizio di impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio. Ne consegue che le questioni di legittimazione, di natura del versamento o di diritto al rimborso, già esaminate e decise nella pronuncia di legittimità, non possono essere riesaminate né dal giudice di merito né in sede di legittimità, in assenza di ius superveniens, di declaratoria di incostituzionalità o di pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Parimenti, la questione dell’integrità del contraddittorio per un’esigenza originaria di litisconsorzio necessario non può essere eccepita o rilevata d’ufficio nel giudizio di rinvio, dovendosi presumere che la stessa sia stata ritenuta integra in sede di legittimità.
Il Fatto
La società, bookmaker estero attivo nella raccolta di scommesse, impugnava il diniego di rimborso delle somme versate in occasione della procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, l. n. 190/2014. All’esito del giudizio di merito, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11948/2024, aveva accolto i primi tre motivi di ricorso, riconoscendo la legittimazione della società a richiedere il rimborso, la natura di acconto d’imposta del versamento di 10.000 euro per ciascun punto di raccolta e il diritto alla restituzione dell’importo di 80.000 euro relativo ai punti rinunciati, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Nel giudizio di rinvio, la società riassumeva la causa chiedendo il riconoscimento dell’intero importo. Il giudice del rinvio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritenendo precluse le questioni già decise dalla Corte di cassazione. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, riproponendo le medesime questioni sulla legittimazione della società, sul dedotto litisconsorzio necessario, sulla natura del versamento e sul diritto al rimborso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara l’inammissibilità del primo motivo di ricorso. La questione della legittimazione attiva della società era già stata decisa con la sentenza di rinvio n. 11948/2024. Tale pronuncia, intervenuta per violazione di legge, produce effetti analoghi a quelli del giudicato e vincola il giudice del rinvio e la stessa Corte di cassazione nel successivo giudizio di impugnazione. La regola subisce deroghe solo in caso di ius superveniens, declaratoria di incostituzionalità o intervento della Corte di Giustizia, circostanze non verificatesi nella specie.
Quanto al litisconsorzio necessario, la Corte richiama il principio consolidato per cui la relativa eccezione non può essere sollevata nel giudizio di rinvio se non dedotta con il ricorso per cassazione, presumendosi che il contraddittorio sia stato ritenuto integro. La conclusione vale a maggior ragione in presenza di una pronuncia di legittimità che ha espressamente riconosciuto la legittimazione sostanziale della parte richiedente il rimborso.
Il secondo motivo, riguardante la natura dell’importo di 10.000 euro, è parimenti inammissibile. La Corte richiama il contenuto integrale della propria precedente pronuncia, che aveva chiarito la natura di acconto d’imposta del versamento, da compensare con l’imposta complessivamente dovuta. L’evocata eccezione di difetto di giurisdizione, già formulata nei gradi di merito, risulta coperta dal giudicato implicito sulla giurisdizione, formatosi per effetto di una decisione nel merito non impugnata sotto tale profilo.
Il terzo motivo, concernente il rimborso di 80.000 euro, è anch’esso inammissibile. La questione era stata risolta dalla sentenza n. 11948/2024, che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 24 d.l. n. 98/2011 alla raccolta di scommesse attraverso rete “fisica”. La Corte rileva come la stessa ricorrente riconosca che il motivo involge considerazioni di merito, non esaminabili nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese e al pagamento della sanzione di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., ravvisandosi la colpa grave per la riproposizione di questioni già decise nel medesimo processo.
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Nota della Redazione
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