Credito d’imposta non indicato in dichiarazione: natura negoziale dell’opzione (Cass. civ. Sez. V n. 6012 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione dei redditi, la scelta con cui il contribuente accede a un regime agevolativo, compilando il relativo quadro del modello predisposto dall’erario, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non dichiarazione di scienza. Tale opzione è pertanto irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente ne dimostri l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ. L’omessa indicazione nel quadro RU del credito d’imposta per incrementi occupazionali in aree svantaggiate, poi utilizzato in compensazione mediante modelli F24, integra un errore sostanziale e non meramente formale. La dichiarazione integrativa tardivamente presentata, oltre il termine di cui all’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non sana l’omissione.

Il Fatto

Una società aveva invocato un credito d’imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate del Paese, previsto dalla legge n. 244 del 2007, art. 2, commi da 539 a 548. Il credito non era stato esposto nelle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2008 al 2010, al previsto quadro RU, ma era stato utilizzato in compensazione con modelli F24. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di recupero per un importo di Euro 150.822,00.

Il ricorso della società era stato accolto sia in primo grado sia in appello. La CTR della Campania aveva qualificato l’omissione come errore formale sempre emendabile, riconoscendo alla dichiarazione fiscale la natura di dichiarazione di scienza. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 1, comma 276, legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato pacifico: il credito non è stato esposto nelle dichiarazioni relative agli anni contestati, ma è stato poi compensato. La società ha presentato dichiarazioni integrative solo in data 13 novembre 2014, a seguito della contestazione dell’Ufficio.

Il nodo giuridico attiene alla natura della dichiarazione quando il contribuente sceglie di utilizzare un credito mediante compensazione, unica modalità consentita dalla legge per il beneficio in questione. La Corte conferma l’orientamento secondo cui le dichiarazioni fiscali hanno di regola natura di dichiarazioni di scienza, ma quando indicano l’opzione del dichiarante in ordine all’accesso a uno speciale regime agevolativo assumono natura negoziale.

Viene richiamato il precedente Cass. sez. V n. 31237 del 29.11.2019, secondo cui le scelte operate attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario implicano una manifestazione di volontà cui è subordinata la concessione del beneficio, avente valore di atto negoziale, irretrattabile anche in caso di errore. Nello stesso senso il precedente Cass. sez. VI-V n. 20208 dell’8.10.2015, che aveva cassato la sentenza di merito per mancata prova dell’essenzialità e obiettiva riconoscibilità dell’errore.

La Corte respinge l’interpretazione della contribuente secondo cui l’espressione «il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione», contenuta nel comma 542 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, non porrebbe un obbligo dichiarativo. La norma disciplina un beneficio ed è di stretta interpretazione: «va indicato» è sinonimo di «deve essere indicato».

Nel caso concreto la società non ha allegato di essere incorsa in un errore conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni integrative risultano inoltre presentate oltre i termini di cui all’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, sicché non si pone il problema dei limiti di utilizzabilità dell’emenda. Il ricorso è pertanto fondato, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Nota della Redazione

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