L’esimente dell’incertezza normativa non opera dopo la norma interpretativa del 2010 (Cass. civ. Sez. 5 n. 21548 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’obiettiva incertezza normativa di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma, riferibile al giudice e non al contribuente o all’Ufficio finanziario. La verifica di tale condizione è questione di diritto, censurabile in sede di legittimità per violazione di legge. L’incertezza circa la soggettività passiva del bookmaker estero e delle ricevitorie nazionali, ai fini dell’imposta unica sulle scommesse, è superata dall’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010: l’esimente può essere riconosciuta solo per i periodi d’imposta precedenti al 2011, non per le violazioni successive.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un soggetto, titolare di un Centro Trasmissione Dati operante per conto di un bookmaker con sede all’estero privo di concessione, e alla società estera, rispettivamente quale obbligato principale e coobbligata in solido, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno d’imposta 2012, con irrogazione delle relative sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo in favore del titolare del centro la esimente dell’obiettiva incertezza normativa di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio, ritenendo fondata la denuncia di violazione di legge. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha ribadito che l’incertezza normativa oggettiva costituisce una causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria solo quando concerne il contenuto, l’oggetto e i destinatari della norma, in una condizione di equivocità del risultato interpretativo.
Nel caso di specie, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27/2018, aveva riconosciuto che l’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 si prestava a una duplice interpretazione quanto alla soggettività passiva del bookmaker estero, e che l’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 era intervenuto come norma di interpretazione autentica per esplicitare una possibile variante di senso della disposizione. Proprio l’effetto chiarificatore di tale intervento normativo, secondo la Suprema Corte, delimita temporalmente l’ambito di operatività dell’esimente: essa può essere riconosciuta solo per i periodi d’imposta fino all’entrata in vigore della norma interpretativa, e cioè fino al 2011.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse fatto malgoverno delle coordinate ermeneutiche indicate dalla Consulta, valorizzando la disposizione del 2010 per affermare l’incertezza anche per l’anno 2012 e con riguardo a tutte le ricevitorie. Ha inoltre escluso che la mancanza di precedenti giurisprudenziali pre-2010 potesse rilevare ai fini dell’esimente, atteso che il bookmaker estero e il suo intermediario rispondono dell’imposta a norma dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, l’originario ricorso dei contribuenti è stato integralmente rigettato, con condanna solidale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, in ragione della formazione solo successiva della giurisprudenza di legittimità sul tema controverso.
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Nota della Redazione
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