Inammissibile il motivo che chiede nuova valutazione del fatto (Cass. civ. Sez. V n. 8779 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui la parte ricorrente, pur deducendo formalmente la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., proponga in realtà un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale. La doglianza che investe l’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa resta estranea all’ambito interpretativo ed applicativo della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Non integra violazione di legge la richiesta di un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio nel suo insieme. La rinuncia ai motivi ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., regolarmente comunicata, determina la cessazione della materia del contendere sulle censure rinunciate.
Il Fatto
Una società consortile, poi incorporata dalla ricorrente, aveva ceduto energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai propri consorziati nelle province di Como e di Lecco. L’amministrazione finanziaria, per l’anno di imposta 2013, aveva recuperato l’imposta sul consumo dell’energia elettrica, oltre interessi e sanzioni, negando l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995.
Dopo l’accoglimento dei ricorsi in primo grado e la conferma in appello, questa Corte, con sentenza n. 26152 del 16 ottobre 2019, aveva accolto il ricorso dell’amministrazione. Riassunta la causa davanti alla Commissione Tributaria Regionale, la società vedeva rigettare l’appello. Propone quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, dolendosi in particolare della violazione dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 in relazione all’anno 2013.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., ai motivi primo, secondo, terzo e quinto, chiedendo la delibazione del solo quarto. Sui motivi oggetto di rinuncia la Corte pronuncia pertanto la cessazione della materia del contendere.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe ritenuto legittima l’applicazione delle sanzioni per il 2013, benché la circolare che aveva esplicitato il mutamento di orientamento dell’Ufficio non fosse stata pubblicata, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 212 del 2000.
La censura è inammissibile. Essa si concentra sull’accertamento di fatto sviluppato nella sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente, per il 2013, era già a conoscenza dell’orientamento di legittimità inaugurato da Cass. civ., Sez. V, n. 23529 del 12 settembre 2008 e del suo recepimento da parte dell’Agenzia. Il motivo finisce così con il risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità.
La Corte richiama il principio per cui è inammissibile il motivo che sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio (Cass. civ., Sez. II, n. 10927 del 23 aprile 2024). Ribadisce inoltre che non integra violazione di legge la denuncia di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta (Cass. civ., Sez. III, n. 7187 del 4 marzo 2022; Cass. civ., Sez. I, n. 640 del 14 gennaio 2019).
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, la Corte rileva che dalla motivazione impugnata si desume come essa sia stata esclusa, sul rilievo che l’unica istanza di interpello era stata dichiarata inammissibile e che la risposta vincolante riguardava altra questione. Tali affermazioni non risultano attinte da specifica censura. Il quarto motivo è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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