Appalto non genuino e amministrazione straordinaria: no condanna retributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8860 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande volte ad ottenere pronunce di mero accertamento o costitutive, come l’accertamento dello status del lavoratore, la costituzione del rapporto alle dipendenze della committente e il ripristino del rapporto. È invece improponibile, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, la domanda diretta alla condanna al pagamento delle somme di denaro, ancorché strumentale alle prime. Il divieto di interposizione di manodopera opera quando l’appaltatore non predisponga una reale organizzazione della prestazione né assuma il rischio d’impresa, rimanendo in capo a lui i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto.

Il Fatto

Il lavoratore, formalmente dipendente di una società appaltatrice, agisce nei confronti della committente per far accertare la non genuinità dell’appalto e la costituzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di quest’ultima. La committente è una società in amministrazione straordinaria.

La Corte d’appello accerta l’interposizione, dichiara l’inefficacia del licenziamento intimato dall’appaltatrice, ordina alla committente la riammissione in servizio e la condanna al pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora fino all’effettivo ripristino. La committente ricorre per cassazione con cinque motivi; il lavoratore resiste e propone ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, relativo alla genuinità dell’appalto. Il motivo è infondato: il giudice di merito ha accertato che il lavoratore riceveva non solo direttive compatibili con un risultato, ma veri e propri ordini dal personale della committente, che era inserito nell’organizzazione aziendale di questa e impiegato in attività estranee all’oggetto dell’appalto. L’appaltatrice non forniva alcun apporto ulteriore rispetto alla mera prestazione di lavoro, né un know how concretamente trasfuso nel rapporto.

I parametri adottati sono coerenti con l’elaborazione di legittimità richiamata nel provvedimento: il divieto di intermediazione e interposizione opera quando l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa e conserva i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione finalizzata a un risultato produttivo autonomo né assunzione del rischio economico (Cass. n. 27105 del 2018; n. 7820 del 2013; n. 16788 del 2006).

Il terzo motivo, sulla motivazione asseritamente contraddittoria in ordine alla qualifica pseudo-dirigenziale, è respinto: lo stridore logico deriva da un errore materiale nella ripetizione del “non” e non integra un vizio insanabile. Il rigetto assorbe il quarto e il quinto motivo, per irrilevanza della questione qualificatoria.

È invece fondato il primo motivo, nei termini precisati, e parimenti fondato il ricorso incidentale. La Corte distingue tra le domande di mero accertamento o costitutive, per le quali resta competente il giudice del lavoro, e le domande di condanna al pagamento di somme, per le quali opera la regola dell’improponibilità per difetto temporaneo di giurisdizione durante la fase amministrativa dello stato passivo (Cass. n. 13877 del 2004; n. 16443 del 2018). Spetta al giudice del lavoro la cognizione dello status del lavoratore; al giudice fallimentare è riservato l’accertamento dei crediti in funzione del concorso.

Pertanto la Corte accoglie il primo motivo e il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza quanto alla domanda di condanna, dichiarata improponibile, e conferma le statuizioni di riammissione in servizio e di accertamento del diritto alle retribuzioni. Compensa per un terzo le spese dei giudizi di appello e legittimità, ponendo i residui due terzi a carico della società ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *