Revoca nulla osta lavoro stagionale e onere documentale in capo al datore di lavoro (TAR Puglia n. 51 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, la revoca del nulla osta per lavoro stagionale non richiede una motivazione particolarmente approfondita quando la domanda risulti carente della documentazione obbligatoria. L’onere di allegare il certificato di idoneità alloggiativa, la cessione del fabbricato e l’asseverazione grava sul richiedente, che non può sopperire in un secondo momento con documentazione integrativa inidonea, illeggibile o contraddittoria. La produzione tardiva di atti non firmati digitalmente o riferiti a immobili diversi da quelli dichiarati non può fondare l’accoglimento dell’istanza di sospensiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Taranto aveva disposto la revoca del nulla osta per lavoro stagionale, precedentemente rilasciato. L’amministrazione aveva motivato il provvedimento sulla base della mancata allegazione della documentazione prescritta, relativa alla idoneità alloggiativa, alla cessione del fabbricato e all’asseverazione. Avverso tale determinazione, il ricorrente proponeva ricorso con istanza cautelare, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha valutato la fondatezza delle censure alla luce della disciplina che regola l’onere documentale nella domanda di nulla osta per lavoro stagionale. Pur non entrando nel merito delle questioni preliminari, il Collegio ha ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, le doglianze fossero infondate. L’invio della domanda non risultava, infatti, corredato dalla documentazione obbligatoria, circostanza che già di per sé legittimava la revoca.
La documentazione prodotta in un momento successivo si presentava comunque inidonea. La relazione della Prefettura aveva evidenziato profili di criticità che il Tribunale ha fatto propri: atti parzialmente illeggibili, non sottoscritti digitalmente e di difficile interpretazione. Il quadro documentale era inoltre palesemente contraddittorio, poiché gli atti prodotti facevano riferimento a immobili siti in Comuni diversi e a un soggetto differente dal richiedente.
Tale contraddittorietà emergeva in particolare dal confronto tra il certificato di idoneità alloggiativa, riferito al Comune di Maruggio, l’attestazione di idoneità abitativa rilasciata per un’abitazione nel Comune di Collepasso e la dichiarazione di ospitalità relativa a un immobile nel Comune di Maruggio. A ciò si aggiungeva la mancata produzione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato riferita allo specifico nominativo del ricorrente.
Alla luce di tali elementi, la revoca del nulla osta è stata ritenuta legittima e l’istanza cautelare è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il Tribunale ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’amministrazione e ha ordinato l’oscuramento dei dati identificativi delle parti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.