Opposizione rito Fornero: tardiva notifica non è improcedibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8855 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tardiva notifica del ricorso in opposizione nel rito c.d. Fornero, avvenuta oltre il termine a comparire di cui all’art. 1, co. 52, legge n. 92/2012, non determina l’improcedibilità dell’opposizione stessa, che resta sanata dalla costituzione della controparte con spiegamento della difesa nel merito. L’improcedibilità riguarda il solo caso di omessa notifica, cui si riferisce il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 20604/2008. Il giudizio di primo grado introdotto dalla legge n. 92/2012 è unitario, sia pure a struttura bifasica, sicché l’opposizione non è impugnazione ma prosecuzione del giudizio a cognizione piena: non costituisce domanda nuova la deduzione di fatti secondari con funzione probatoria dell’unicità del centro di imputazione di interessi.

Il Fatto

Due lavoratori, dipendenti di una società con mansioni di commessi presso un esercizio commerciale, erano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo in ragione della chiusura del punto vendita. Essi assumevano di aver prestato attività nell’interesse di più società facenti capo a un unico centro di imputazione di interessi e impugnavano il recesso davanti al Tribunale, chiedendo la tutela reintegratoria dell’art. 18, co. 4, legge n. 300/1970.

Nella fase sommaria il Tribunale rigettava le domande. L’opposizione dei lavoratori era poi dichiarata improcedibile per tardiva notifica alle società, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 20604/2008. La Corte d’Appello accoglieva il reclamo dei lavoratori limitatamente a quattro società, riconosceva l’unico centro di imputazione e annullava i licenziamenti. La società soccombente ricorreva per cassazione; una seconda società proponeva ricorso incidentale, condizionato e non.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso principale. Sul primo motivo osserva che tutta la giurisprudenza invocata dalla ricorrente riguarda il caso dell’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza: solo in tale ipotesi opera l’improcedibilità affermata dalle Sezioni Unite n. 20604/2008. Nella specie la notifica vi è stata, sia pure oltre il termine, con violazione del solo termine a comparire, sanata dalla costituzione della controparte con difesa nel merito. Il principio, già applicato al reclamo Fornero da Cass. n. 29427/2019, vale a maggior ragione per l’opposizione, che non è impugnazione dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria ma prosecuzione del giudizio di primo grado.

Il secondo motivo è infondato. Il rito della legge n. 92/2012 non esclude che il giudizio di primo grado sia unitario a struttura bifasica: alla fase a istruttoria sommaria segue quella a cognizione piena, che ne è prosecuzione. Non è dunque domanda nuova, per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso fondati sui medesimi fatti costitutivi. Nel caso concreto il fatto introdotto in opposizione era un fatto secondario, con valenza probatoria e funzione dimostrativa dell’unitarietà del centro di imputazione: la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su molteplici e diversi elementi istruttori, sicché la decisione sarebbe stata la stessa anche in difetto di quella deduzione.

Il terzo motivo è inammissibile, perché investe la valutazione di attendibilità dei testimoni, attività riservata alla discrezionalità del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità quando adeguatamente motivata, come nella specie, secondo il minimo costituzionale indicato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.

Anche il quarto motivo è infondato: la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente sull’inclusione di tutte le società nel centro unico di imputazione, richiamando l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione delle attività, il coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario e la gestione dei trasferimenti dei dipendenti da parte di un’unica persona di fiducia del gruppo. Nessun omesso esame di fatto decisivo né vizio di motivazione apparente.

Il ricorso incidentale non condizionato è dichiarato inammissibile. La società che lo propone non è destinataria dell’impugnazione principale e censura un capo autonomo, relativo alla compensazione delle spese: il suo interesse a impugnare è sorto immediatamente dalla sentenza, con onere di rispettare i termini generali. Non si applica l’art. 334 cod. proc. civ., né la più ampia lettura dell’impugnazione incidentale tardiva delle Sezioni Unite n. 8486/2024, riferita alla diversa posizione del coobbligato solidale. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto del principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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