Benefici alle vittime del dovere parametrati all’invalidità complessiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4697 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici assistenziali spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, l’art. 6, comma 1, della legge n. 206/2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge. I benefici economici devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi secondo i criteri medico-legali fissati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009. L’evento lesivo occorso nel corso di operazioni di soccorso integra la fattispecie di cui all’art. 1, comma 563, lettera d), della legge n. 266/2005, allorché sia accertata l’esposizione a un rischio ulteriore e imprevedibile, non riconducibile al mero rischio generico dell’attività di servizio.
Il Fatto
Un vigile del fuoco, impegnato in un’operazione di soccorso di una persona anziana rimasta intrappolata nella propria abitazione, era precipitato da un’altezza di circa sette metri, riportando gravi lesioni con un’invalidità permanente quantificata nella misura del 46%. Il Tribunale aveva accolto la domanda volta al riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere di cui all’art. 1 della legge n. 266/2005 e al D.P.R. n. 243/2006, con condanna del Ministero dell’Interno alla corresponsione delle provvidenze economiche.
La Corte d’appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando il gravame del Ministero. Avverso tale pronuncia il Ministero proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il vigile del fuoco resisteva con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo di ricorso, il Ministero deduceva la violazione dell’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, sostenendo che l’evento lesivo non fosse riconducibile alla fattispecie normativa: pur essendo l’attività del richiedente intrinsecamente pericolosa, si sarebbe dovuto individuare il discrimine tra l’evento verificatosi nell’espletamento dell’attività di servizio, espressione di un rischio comune, e il rischio ulteriore e imprevedibile che sola legittima la prestazione dei benefici. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la fattispecie concreta, per come descritta nel ricorso, è stata correttamente ricondotta alla lettera d) della norma, relativa alle operazioni di soccorso. L’accertamento circa la sussistenza di un rischio ulteriore e imprevedibile, operato dal giudice di merito sulla base del materiale istruttorio, non è sindacabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, il Ministero deduceva la violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 181/2009: la Corte d’appello avrebbe erroneamente parametrato i benefici alla percentuale di invalidità complessiva del 46%, anziché a quella del 30%, considerato che l’invalidità complessiva rileverebbe solo ai fini della rivalutazione delle percentuali già riconosciute e indennizzate ai sensi dell’art. 6 della legge n. 206/2004, mentre non inciderebbe sulla liquidazione degli altri benefici. Anche tale motivo è stato giudicato infondato.
La Corte ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 6214 del 2022 e ribadito da Cass. n. 15989/2025, secondo cui alla disposizione di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 206/2004 deve attribuirsi funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa, con conseguente applicabilità del criterio dell’invalidità complessiva anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge. I benefici dovuti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, quantificata con i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009. La Corte d’appello aveva quindi correttamente applicato il criterio dell’invalidità complessiva, non già quello sostenuto dal Ministero.
Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del Ministero alle spese di lite, liquidate in favore del controricorrente. Quanto al pagamento del doppio del contributo unificato, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti, richiamando il principio per cui le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
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Nota della Redazione
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