Opposizione ex art. 619 e distribuzione del ricavato: nessuna pregiudizialità (Cass. civ. Sez. III n. 8888 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Tra la controversia sulla titolarità del bene pignorato e quella relativa alla distribuzione del ricavato della vendita non sussiste un rapporto di pregiudizialità rilevante ai fini della sospensione del processo esecutivo. L’eventuale accoglimento dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. non spiega effetto diretto sul riparto, ma consente alla parte rivendicante vittoriosa di far valere le proprie ragioni sulla somma ricavata, secondo la regola dell’art. 620 c.p.c., se non ancora distribuita, ovvero mediante ripetizione dai creditori. Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di fatti decisivi, non delle prove offerte o richieste. La domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 cod. proc. civ. è inammissibile quando non sia disposta la sospensione della distribuzione.
Il Fatto
Nell’esecuzione immobiliare promossa da due creditori nei confronti di una debitrice era pignorata la piena proprietà di un immobile. Nel corso delle operazioni l’esperto stimatore individuava un comproprietario di un vano catastalmente annesso all’unità staggita, cui il giudice dell’esecuzione disponeva darsi avviso ex art. 599 cod. proc. civ.
Sopravvenuto il fallimento della società e del socio accomandatario, la curatela si costituiva nella procedura e spiegava opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., rivendicando la comproprietà del bene e chiedendo la sospensione del processo esecutivo. L’istanza era respinta; l’immobile era aggiudicato e trasferito. L’opposizione di terzo veniva poi rigettata in primo grado e in appello. In sede di distribuzione del ricavato la curatela avanzava pretese sulla somma da ripartire; il giudice dell’esecuzione le negava con ordinanza, impugnata ex artt. 512 e 617 cod. proc. civ. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la curatela proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per mancata sospensione, è respinto per plurime ragioni. Anzitutto l’atto introduttivo omette di specificare se e quando, nel grado di merito, sia stata avanzata un’istanza di sospensione per pregiudizialità, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.
Nel merito, non è neppure astrattamente configurabile un nesso di pregiudizialità tra la lite sulla titolarità del bene e quella sulla distribuzione del ricavato: l’eventuale accoglimento della prima non produce alcun effetto diretto sul riparto, ma consente alla parte rivendicante vittoriosa di far valere le proprie ragioni sulla somma ricavata, secondo la regola dell’art. 620 cod. proc. civ., se non ancora distribuita, o con ripetizione dai creditori.
La Corte esclude inoltre una pregiudizialità concreta e attuale. Il ricorrente non ha documentato la persistente pendenza del giudizio asseritamente pregiudicante e, anzi, risulta acquisibile d’ufficio la prova che l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. è stata definita con sentenza sfavorevole all’opponente, passata in cosa giudicata formale per l’estinzione del giudizio di legittimità.
Il secondo motivo è infondato perché il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di fatti decisivi, non delle prove. La domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 cod. proc. civ. era poi palesemente inammissibile: tali norme attengono esclusivamente all’intervento sine titulo nella pendenza del giudizio per munirsi del titolo esecutivo, non alle pretese eventuali di terzi estranei.
Il terzo motivo, che prospetta un errore percettivo, è inammissibile perché tale vizio va denunciato con revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. e non con ricorso per cassazione. Il quarto motivo, sulla condanna alle spese, è manifestamente infondato e inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.: proprio l’art. 91 cod. proc. civ. fonda la condanna dell’opponente soccombente. La Corte esclude la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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