Spese di appello e soccombenza riferita all’esito complessivo della lite (Cass. civ. Sez. I n. 16636 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio della soccombenza, previsto dall’art. 91 cod. proc. civ., non giustifica il frazionamento dell’onere delle spese in relazione all’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. Irrilevante è che la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole in un grado o in una fase. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore che veda riconosciuto il proprio diritto, ancorché in misura ridotta rispetto all’importo richiesto, pur subendo la revoca integrale del decreto e la condanna alla restituzione di quanto eccedente il dovuto, non può essere ritenuto soccombente né condannato alle spese dell’appello. L’accoglimento parziale dell’opposizione non integra reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, potendone giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, ove ne ricorrano gli altri presupposti.

Il Fatto

Un ente locale convenne in giudizio una società, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale gli aveva intimato il pagamento di una somma rilevante, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002. A sostegno dell’opposizione contestò l’importo, assumendone la difformità rispetto alla contabilità in proprio possesso.

Il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione, prese atto di alcuni pagamenti, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’ente al pagamento del residuo. La Corte d’appello, su impugnazione dell’ente, accolse parzialmente il gravame, rideterminò la somma dovuta tenendo conto di ulteriori pagamenti non contestati e condannò l’appellante ai due terzi delle spese di entrambi i gradi, dichiarando compensato il residuo. Avverso tale pronuncia l’ente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza d’appello per averlo condannato al pagamento di due terzi delle spese del grado, senza motivazione, benché l’impugnazione fosse stata accolta. Sostiene che il criterio di ripartizione applicato in primo grado, giustificato dall’accoglimento soltanto parziale dell’opposizione, non potesse valere per l’appello, dove egli era risultato integralmente vittorioso.

La Corte dichiara il motivo infondato. In tema di ripartizione delle spese processuali, il criterio della soccombenza non giustifica il frazionamento del relativo onere in relazione all’esito delle varie fasi, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole. Il principio è richiamato con i precedenti Sez. VI n. 13356 del 2021, n. 6369 del 2013 e Sez. III n. 19880 del 2011.

Tale regola trova applicazione anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il creditore che veda riconosciuto il proprio diritto, ancorché in parte minima rispetto all’importo richiesto in sede monitoria, pur subendo legittimamente la revoca integrale del decreto e la condanna alla restituzione di quanto eventualmente riscosso in forza della provvisoria esecuzione, non può essere ritenuto soccombente e condannato alle spese dell’appello, ove la pronuncia che definisce il giudizio escluda comunque dalla restituzione le somme effettivamente dovute. Sul punto la Corte richiama Sez. II n. 17854 del 2020, Sez. VI n. 18125 del 2017 e Sez. III n. 9587 del 2015.

L’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando miri a sostenere l’illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, dà infatti luogo a un giudizio di merito sul credito fatto valere dal ricorrente, che assume la veste di attore in senso sostanziale: anche in caso di revoca del decreto per difetto dei presupposti, il giudizio si conclude con una pronuncia di merito sulla pretesa dedotta, alla quale accede quella sulle spese, soggetta alla disciplina generale degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.

Ne segue che, ove l’appello sia accolto soltanto in parte, il giudice può legittimamente compensare le spese, in tutto o in parte, ma non porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa. L’accoglimento parziale dell’opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto, non si traduce in una reciproca soccombenza idonea a giustificare la condanna del creditore: il giudizio aveva ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non rende applicabile l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi. La sentenza impugnata non merita dunque censura. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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