Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 8998 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, a seguito della riforma dell’art. 390 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, la rinuncia si perfeziona con il deposito in cancelleria, del quale è data comunicazione alle parti costituite. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La disciplina trova applicazione anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma. Il cd. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto in caso di rinuncia, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione, e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Il contribuente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, impugnava un avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’accisa pretesa in relazione all’ipotizzato dirottamento di gpl dall’uso domestico all’uso autotrazione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. L’appello dell’Agenzia veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

La Corte, con una prima sentenza, accoglieva il ricorso dell’Agenzia per carenza di motivazione della decisione di secondo grado. Riassunta la causa davanti al giudice del rinvio, l’appello dell’Agenzia veniva accolto. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Nelle more, il contribuente e l’ex liquidatore della società depositavano istanza di rinunzia al ricorso, rappresentando che la società era stata cancellata dal registro delle imprese.

La Motivazione della Corte

La Corte prende anzitutto in esame la posizione della società cancellata dal registro delle imprese. Richiamando propri precedenti, ribadisce che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, ha natura sostanziale e opera nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori. In tale ambito, dunque, il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e su quello processuale.

Su questa base la Corte ritiene ammissibile e rilevante l’istanza di rinunzia depositata dall’ex liquidatore. Il passaggio decisivo riguarda il perfezionamento dell’atto. A seguito della riforma dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia si perfeziona con il deposito in cancelleria, del quale la cancelleria stessa dà comunicazione alle parti costituite. La disciplina, precisa il Collegio, è applicabile anche ai giudizi in corso.

Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La Corte non provvede sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata e non si è costituita.

Quanto al contributo unificato, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo. La misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso, perché è prevista per i soli casi tipici del rigetto, della inammissibilità o della improcedibilità dell’impugnazione. Trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non ammette applicazione estensiva o analogica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *