Impugnazione delibera condominiale: appello incidentale necessario per riproporre la produzione (Cass. civ. Sez. II n. 9027 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., opera anche con riguardo alle statuizioni processuali della sentenza di primo grado. La parte che sia rimasta soccombente su un punto deciso, non assorbito, deve investire il giudice d’appello della relativa questione con appello incidentale, non potendosi considerare la stessa riproponibile ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Il giudice di secondo grado non può pertanto riformare la statuizione di inammissibilità della produzione documentale resa dal primo giudice, né fondare su quel documento la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di impugnazione della controparte vittoriosa nel merito.

Il Fatto

Alcuni condomini impugnano la delibera assembleare che aveva approvato lavori di efficientamento energetico della centrale termica, con stipula di un mutuo bancario per il relativo finanziamento.

Il Tribunale di Torino rigetta la domanda e dichiara inammissibile, perché tardiva, la produzione della successiva delibera assembleare con cui il contenuto di quella impugnata era stato confermato. La Corte di appello di Torino ritiene ammissibile la produzione e, poiché la nuova delibera aveva sostituito quella originaria, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse degli attori. I condomini soccombenti ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo di carattere processuale. I ricorrenti deducono la violazione dell’art. 101 c.p.c., ma nella sostanza lamentano un vizio di extrapetizione, cioè la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., valido anche nel giudizio di impugnazione. La censura è ammissibile perché enuncia in modo univoco la questione.

Il Collegio richiama il proprio indirizzo secondo cui, se il ricorrente lamenta un vizio di attività del giudice, come l’omessa pronuncia, la censura è ammissibile purché il motivo rechi un riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione (Cass. Sez. un. n. 17931 del 2013; Cass. n. 10862 del 2018). Lo stesso vale per il vizio di extrapetizione, che rientra nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

Nel merito, la Corte rileva che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la produzione della nuova delibera per tardività e per la mancata richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.. Su quel punto il condominio era rimasto soccombente. Pertanto, per il principio della domanda, la Corte di appello avrebbe potuto rivalutare l’ammissibilità della produzione solo se investita della questione con appello incidentale, nella specie condizionato.

La questione, decisa dalla sentenza impugnata, non poteva considerarsi assorbita e quindi riproponibile senza appello incidentale ex art. 346 c.p.c.. Dalla comparsa di risposta in appello non risulta che il condominio abbia impugnato quel capo, avendo anzi chiesto di confermare in ogni punto la sentenza di primo grado. Ne discende che la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciarsi sull’ammissibilità della produzione, né fondare su di essa la carenza di interesse degli attori.

Il motivo è accolto, con assorbimento delle restanti censure e del primo motivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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